8 Maggio 2022

Le tabelle nel risarcimento per infortunio sul lavoro

Le tabelle nel risarcimento per infortunio sul lavoro sono i necessari riferimenti per quantificare il risarcimento del danno biologico, ovvero i danni subiti in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali.

L’infortunio sul lavoro, difatti, può generare un risarcimento danni a seguito di un incidente avvenuto “per causa violenta in occasione del lavoro” che determina la morte, l’inabilità permanente, assoluta o temporanea per più di tre giorni del lavoratore.

Il cd. danno biologico, definito dalla legge come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale (e si fa riferimento ad una tipologia di pregiudizio conseguente ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali) viene difatti liquidato secondo tabelle nel risarcimento per infortunio cui è necessario fare riferimento.

Il meccanismo delle tabelle INAIL

L'assicurazione gestita dall'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha la funzione di garantire ai lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi ed eroga l'indennizzo ai lavoratori che subiscono danni fisici ed economici derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale (artt. 1 e 4 Testo Unico n. 1124/1965), così come ai congiunti superstiti del dipendente eventualmente deceduto.

Il danno biologico, come da tabelle Inail, è così indennizzato:

- per un’invalidità inferiore al 6%, non è previsto alcun risarcimento (si parla della cosiddetta franchigia);

- per le invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, il risarcimento (più precisamente l’indennizzo) è erogato in capitale secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico”;

- per le lesioni di grado pari o superiore al 16%, il risarcimento è pagato come rendita;

- a partire dal 16% è erogata una ulteriore quota di rendita in aggiunta a quella per l'indennizzo del danno biologico, per risarcire anche le conseguenze patrimoniali in conseguenza della lesione;

- per il caso di morte dell’assicurato è in vigore l’art. 85 T.U. INAIL che riconosce l’erogazione di una rendita ai prossimi congiunti, individuati primariamente nel coniuge e nei figli e, in assenza di questi, negli ascendenti e poi ancora nei fratelli, se conviventi e a suo carico.

Rimane poi salva la possibilità per i congiunti di ottenere, iure proprio, il risarcimento del maggior danno patrimoniale “differenziale” atteso che l’INAIL indennizza il solo “danno biologico”, (cfr. art. 13, co. 1 D.Lgs. n. 38/2000).

Le tabelle nel risarcimento per infortunio INAIL non prevedono indennizzi per pregiudizi diversi dal “danno biologico superiore al 6%”, ad esempio il danno morale, il danno biologico fino al 5%. etc., ed ai quali il lavoratore non potrà aspirare nell’ipotesi di infortunio capitato solo per “fatalità”: così come il risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa della perdita del rapporto parentale, non compreso tra le voci di indennizzo riconosciute dell’INAIL.

Le nuove tabelle INAIL

Con il  D.M. 45/2019 sono state introdotte le nuove tabelle nel risarcimento per infortunio INAIL, per il danno biologico da origine lavorativa, il quale ha sostituito il precedente decreto del 2000 (D.M. 12 luglio 2000) e  permette così di determinare il risarcimento per infortunio sul lavoro.

Le nuove tabelle nel risarcimento per infortunio sul lavoro, seppur sostituiscono quella precedente del 2000, lasciano invariati i medesimi principi. In particolare, come da circolare INAIL 57/2000, l'indennizzo da infortunio sul lavoro prescinde dalla retribuzione dell'assicurato, in considerazione della circostanza che  la lesione del lavoratore infortunato comporta le stesse sofferenze, i medesimi danni, per qualunque persona umana; più grave è la lesione, maggiore sarà l’indennizzo in quanto all’aumento della gravità della lesione corrisponderà un aumento del valore del punto percentuale; più si è giovani e maggiore sarà il risarcimento per l’infortunio subito.

Con le nuove tabelle nel risarcimento per infortunio non c’è più una differenza tra uomini e donne e, conseguentemente, il risarcimento danni per infortunio sul lavoro sarà paritario. Queste tabelle, inoltre, sono più alte del 40% rispetto a quelli indicati nella tabella del 2000.

Il danno differenziale

Il datore di lavoro assicurato presso INAIL è esente da responsabilità civile a seguito dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale salvo che sia riconosciuta, in sede penale o civile, la sua responsabilità per la violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

Nel caso, infatti, in cui l’infortunio sul lavoro sia avvenuto per colpa del datore di lavoro per non aver osservato le norme sulla sicurezza o per non aver vigilato sul rispetto delle misure protettive da parte dei dipendenti, oppure non ha assolto l’obbligo di formare il lavoratore, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non riesca a fornire la prova liberatoria di avere tenuto una condotta diligente, il lavoratore infortunato, oltre alla copertura assicurativa INAIL, potrà chiedere al datore di lavoro il risarcimento danni infortunio sul lavoro subiti, ovvero il c.d. danno differenziale, le cui tabelle nel risarcimento per infortunio non sono quelle INAIL.

In parole povere il danno differenziale altri non è che la parte di danno non coperta dalla tutela assicurativa INAIL e soggetto ad azione di rivalsa da parte di quest’ultima.

Rimane, infatti, a carico del datore di lavoro il risarcimento delle voci di danno non oggetto delle tabelle nel risarcimento per infortunio INAIL , ovvero i c.d. danni complementari o differenziale.

Il danno differenziale escluso dalle tabelle INAIL

 Il danno differenziale, ovvero quello maggiore rispetto a quello indennizzato o indennizzabile dall’INAIL e quindi non previsto dalle suddette tabelle nel risarcimento per infortunio, ovvero quello che esula dalla copertura assicurativa INAIL (c.d. danni complementari), rappresenta una importantissima voce di danno che comprende il risarcimento totale di vari tipi di danno.

Sinteticamente:

- danno biologico temporaneo, ovvero i pregiudizi anatomo-funzionali, dinamico-relazionali e di sofferenza psico-fisica subiti dalla vittima, in conseguenza della lesione del diritto alla salute, limitatamente al periodo di malattia;

- danno biologico in franchigia (fino a 5%);

- danno morale o da sofferenza soggettiva interiore;

- danno patrimoniale quando la contrazione de reddito è in concreto quantitativamente maggiore dell'indennizzo riconosciuto.

Ad essi si aggiunge la personalizzazione del danno, ossia quelle specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione specificamente disciplinata in via normativa dall’art. 138, n. 3 nuovo testo C.d.A..

Recentemente, i supremi giudici (Cass. Civ., 27/9/2021 n. 26117) hanno ricordato che:

a) “l'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall'Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;

b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale;

c) il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo;

d) nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall'INAIL, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito)”.

Le tabelle del Tribunale di Milano e Roma

Il dualismo tra le tabelle del Tribunale di Milano e quello di Roma è sempre vivo ed attuale.

Sinteticamente ricordiamo che con le note sentenze gemelle di “San Martino” (Cass.  11.11.2008 nn. 2697226975), le tabelle di Milano edizione 2009 a cui la sentenza “Amatucci” (Cass. Sent. n. 12408/2011), aveva riconosciuto valore para-normativo, sono state ampiamente utilizzate sia nelle corti di merito quanto nelle trattative stragiudiziali, in attesa che il governo, in attuazione dell’art. 138 del codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) emanasse i criteri oggettivi per la stima del danno permanente “non lieve” (postumi permanenti superiori al 10%) e tabelle del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità.

In punto di mera quantificazione del danno recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. 21 aprile 2021, n. 10579 e Cass. civ.,10-11-2021, n. 33005) hanno messo in parziale discussione il valore “para-normativo” delle tabelle del Tribunale di Milano, ritenendo più congruo il sistema di liquidazione “a punti” elaborato dal Tribunale di Roma.

Tra i criteri di liquidazione delle due tabelle esistono, come è noto, delle divergenze. Mentre le tabelle  elaborate dal Tribunale di Roma prevedono un sistema “a punti” in forza del quale diventa rilevante il rapporto di parentela tra vittima e superstite, la convivenza e la loro età ed inoltre la presenza all’interno del nucleo familiare di altri familiari conviventi, dall’altra parte le tabelle milanesi non sono ancorate al sistema “a punti”, ma su un range di un importo minimo entro un tetto massimo  con possibilità di un aumento personalizzato.

A ciò si aggiunga che le tabelle romane, a differenza delle tabelle milanesi, prevedono per le micropermanenti (range dall’1% al 9%) l’utilizzo delle tabelle legislative di cui all’art. 139 cod. ass..

Ma i valori monetari indicati nella Tabella ex art. 139 sono notevolmente più bassi di quelli fissati nella Tabella milanese in relazione alle lesioni micro-permanenti; inoltre, sono nettamente diverse le percentuali di aumento previste per la personalizzazione del danno: il 20% per l’art. 139 ed il 50% per la Tabella milanese.

Quali tabelle nel risarcimento per infortunio sul lavoro per il danno differenziale?

E' evidente la differenza tra il sistema tabellare del risarcimento per la responsabilità civile e quello ai fini previdenziali di cui alle tabelle INAIL, dato che il primo comprende tutto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della integrità psicofisica, mentre il secondo si limita all'indennizzo del danno biologico così come definito dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000.

Le tabelle legislative di cui all’art. 139 cod. ass., poi, si applicano esclusivamente a quelle lesioni del bene della salute che siano state cagionate da sinistri stradali ed in materia sanitaria, per cui avendo il danno alla salute una diversa eziologia, come nell'infortunio sul lavoro, si deve fare applicazione delle tabelle non normative.

Va da sé che nel caso di risarcimento per infortunio sul lavoro, in relazione alla franchigia (sino al 5%), la liquidazione dovrà prendere a riferimento le tabelle milanesi atteso che le tabelle romane prevedono per le micropermanenti (range dall’1% al 9%) l’utilizzo delle tabelle legislative di cui all’art. 139 cod. ass..

Quanto al danno morale - premesso che le tabelle milanesi erano redatte unendo in un unico “punto” i valori di danno “biologico” e “morale” che, in conseguenza dei recenti principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, sono stati scorporati con la recente edizione del 2021 dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano - va precisato che attualmente, mentre le tabelle di Roma stimano il danno morale con la previsione di range percentuali, la tabelle di Milano prevedono un unico importo quantificato a titolo di danno morale.

Va da sé che le tabelle nel risarcimento per infortunio da applicare per il danno morale potranno essere sia quelle milanesi che quelle romane, a seconda dell'orientamento delle corti di merito.

Quelle milanesi appaiono lievemente più “generose” di quelle romane per le lesioni fino a circa il 45% di invalidità permanente. A partire da quel punto, le curva disegnata dalle tabelle del Tribunale di Roma si innalza significativamente sino a raggiungere valori superiori anche di più del 120% rispetto alle tabelle di Milano.( Maurizio Hazan, “Le tabelle di Milano si adeguano sulla separazione del danno morale”, Norme e Tributi Plus, il Sole 24 Ore, 18 marzo 2021).

Ne consegue che le tabelle nel risarcimento per infortunio da applicare portano a quantificazioni diverse a seconda che si utilizzino quelle di Milano o Roma.

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.)

Concludendo, l’art. 138 del Codice della Assicurazioni Private, come già rammentato, prevede l’introduzione di una Tabella Unica nazionale per il risarcimento del danno parentale e, più in generale, per calcolare i danni derivanti dalle cosiddette “macrolesioni“, quelle che determinano un’invalidità superiore a 10 punti percentuali.

È in via d’approvazione uno schema elaborato dal ministero dello Sviluppo Economico, che ha per oggetto detta tabella, la quale prevede un punto base pari ad € 814,27 da moltiplicare per la percentuale di invalidità concreta e da aumentare proporzionalmente in base ad altri fattori, come l’età della vittima e il tipo di danno, che può essere non solo biologico ma anche di tipo morale, come appunto il danno da perdita parentale.

Quanto alla personalizzazione del danno esso deve essere rapportato al caso concreto e prevede un range  di valori: compito del giudice sarà di stabilire l’ammontare dovuto alla fattispecie concreta tra quel minimo e massimo. 

Non pare, però, a chi scrive che tale tabella possa applicarsi agli infortuni sul lavoro atteso che l'art. 138 fa espresso riferimento alle vittime dei sinistri stradali esteso dall'art. 7 legge 8/3/2017 n.24 anche in materia sanitaria.

Da ciò consegue che resterebbero in vita le tabelle milanesi e romane per la liquidazione del danno differenziale o iure proprio dei prossimi congiunti.

tabelle nel risarcimento per infortunio
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