Infortunio Mortale sul Lavoro

In caso di morte del lavoratore, per omissione da parte dell’azienda delle misure di sicurezza prescritte per legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si possono configurare a carico del datore di lavoro 2 tipi di responsabilità giuridica:

-  una responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo a seconda dell’esito letale o meno dell’infortunio
- una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per la violazione dell’obbligo di sicurezza da cui deriva il diritto del dipendente, se in vita, o dei suoi eredi, al risarcimento del danno.

Quali diritti spettano ai superstiti di una vittima per infortunio sul lavoro?

Nel caso in cui l’Infortunio mortale sul lavoro sia imputabile alla responsabilità di terzi o del datore di lavoro, gli eredi possono richiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nonché le prestazioni economiche erogate dall’INAIL.

Risarcimento

In particolare, il Risarcimento dell’Infortunio sul Lavoro prevede diverse voci di danno, quali:

Danno parentale (o danno da perdita del rapporto parentale) che consiste nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore (danno morale) e nell’alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite (danno dinamico-relazionale)

Danno biologico “iure proprio” (o danno psichico) laddove il dolore per la perdita del familiare sia degenerato in una sindrome di rilievo neurologico

Danno biologico temporaneo iure successionis nel caso in cui il decesso del lavoratore sia avvenuto a notevole distanza dall’infortunio in relazione alle ulteriori sofferenze subite dalla vittima. Questo tipo di danno non è riconosciuto se la morte del lavoratore sia avvenuta in prossimità dell’evento nefasto.

Danno morale terminale iure successionis (o danno catastrofale), derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucida agonia, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”.

Danni patrimoniali, per tutti i costi, le spese sostenute e i mancati guadagni patiti in ragione della morte del lavoratore. Si tratta in particolare del “danno emergente” (es. spese funerarie) e del “lucro cessante”, quale perdita di una fonte di reddito necessaria al sostentamento dei congiunti negli anni a venire.

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Quando la vittima è responsabile in via esclusiva dell’infortunio non ha diritto a NULLA

La vittima dell’infortunio mortale sul lavoro può ritenersi responsabile in via esclusiva dell’infortunio solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

In questi casi, il rischio cui si espone il dipendente è estraneo alle finalità produttive e, pertanto, dovuto solo ad una sua scelta arbitraria.

Per questo motivo non è considerato un “rischio lavorativo”, cioè un rischio direttamente collegato all’attività professionale che il dipendente svolge, ma un rischio cosiddetto elettivo che, in quanto tale, non è meritevole di tutela risarcitoria né assicurativa.

Concorso di colpa del lavoratore deceduto

Anche se l’art. 1227 del codice civile stabilisce che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”, bisogna tenere conto di tutta la normativa che attribuisce al datore di lavoro il potere di direzione e controllo nonché il dovere di tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei dipendenti.

Quindi, il concorso di colpa del lavoratore deceduto va escluso ogni qualvolta che:

- il lavoratore abbia rispettato gli ordini impartiti dal datore di lavoro, anche quando questi si manifestassero come pericolosi
- il datore di lavoro abbia organizzato l’attività produttiva senza tener conto delle norme di prevenzione, quindi senza eliminare i possibili rischi di infortunio.
- il datore di lavoro non abbia adeguatamente formato e informato i lavoratori sulle procedure più adeguate e prudenti da osservare per evitare i rischi lavorativi a cui sono esposti

In questi casi, l’eventuale imprudenza del lavoratore non viene considerata “causa”, ma mera “occasione” dell’infortunio ed è quindi irrilevante per legge.

Vuoi ulteriori approfondimenti? Leggi anche l’articolo Denuncia infortunio sul lavoro e il mio Blog 

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