Infortunio sul Lavoro

L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro

Infortunio sul Lavoro.

Il Testo Unico (T.U.) n. 1124/1965 – poi modificato dal D.lgs n. 38/2000 – introduce l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L’ente pubblico che, in Italia, eroga le prestazioni economiche ed assistenziali ai lavoratori che subiscono danni fisici ed economici per infortunio sul lavoro e malattia professionale è l’INAIL.

Con l’assicurazione obbligatoria INAIL, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti – che sia infortunio sul lavoro o malattia professionale – a meno che sia riconosciuta, in sede penale o civile, la sua responsabilità per la violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

In questo caso, il datore di lavoro potrà essere chiamato a rispondere del c.d. danno differenziale, ovvero della quota di danno non coperta dalla tutela assicurativa INAIL.

Vediamo, ora, gli elementi base dell’infortunio sul lavoro e quale tutela assicurativa è offerta dall’INAIL al lavoratore infortunato in termini di indennizzo che è un concetto diverso da quello di risarcimento.

Se invece vuoi approfondire questo argomento leggi l’articolo infortunio sul lavoro risarcimento.

Cosa si intende per infortunio sul lavoro?

Nel Testo Unico INAIL non vi è una vera e propria definizione normativa di infortunio sul lavoro.
Si evince, però, chiaramente, cosa copre l’assicurazione obbligatoria e, cioè,

“tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”

Da qui, l’infortunio sul lavoro è stato comunemente definito come un evento nefasto che provoca un danno all’integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

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Gli elementi essenziali dell’infortunio sul lavoro sono quindi:

Vediamoli nel dettaglio

1. L’evento nefasto è un qualsiasi evento idoneo ad arrecare un danno che, in taluni casi, può essere talmente grave da portare alla morte.

2. Il trauma fisico rappresenta la lesione alla salute del lavoratore o la sua morte.

3. L’occasione di lavoro può essere definita come il nesso di causa o nesso di causalità (lavoro) ed effetto (infortunio), nesso che può essere anche solo indiretto od occasionale.

Si deve infatti tenere presente che il lavoratore si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.
Egli, quindi, è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili.
Restano esclusi gli infortuni che derivano da un comportamento estraneo al lavoro, simulato o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso. In questo caso si parla di condotta abnorme del lavoratore o rischio elettivo.

4. La causa violenta può riscontrarsi anche in riferimento allo sforzo messo in atto dal lavoratore, in una delle situazioni tipiche ed abituali del suo lavoro, al fine di vincere una resistenza specifica delle condizioni di lavoro e del suo ambiente, che determini, con azione rapida ed intensa, conseguenze invalidanti o letali.
In altre parole, qualunque movimento brusco o sforzo muscolare che può compromettere, in tutto (INABILITA’ PERMANENTE/MORTE) o in parte (INABILITA’ TEMPORANEA), l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Può trattarsi anche di alcune sostanze tossiche – di virus – di particolari condizioni climatiche che influenzano negativamente il verificarsi dell’evento nefasto.

L'INAIL riconosce una determinata copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro ed in particolare si tratta di:

PRESTAZIONI SANITARIE

INDENNITA’ per inabilità permanente o temporanea del lavoratore e ai superstiti in caso di morte del lavoratore.

Più nel dettaglio, in caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro, l’INAIL eroga un’indennità sostitutiva della retribuzione a partire dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, compresi i festivi, fino alla guarigione clinica.
N.B. i primi tre giorni di infortunio non sono indennizzabili!
L’indennità giornaliera viene erogata:

fino al 90° giorno, nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera

dal 91° giorno fino alla guarigione clinica, nella misura del 75% della retribuzione media giornaliera
In caso di danno biologico permanente, l’INAIL eroga:

con un’invalidità inferiore al 6%, non è previsto alcun ristoro (c.d. franchigia);

con invalidità tra il 6% e il 15%, un indennizzo in forma di capitale secondo quanto previsto dalla Tabella indennizzo danno biologico.
Con invalidità pari o superiore al 16%, un indennizzo sotto forma di rendita secondo quanto previsto in parte dalla “Tabella indennizzo danno biologico” e in parte dalla “Tabella dei coefficienti” per l’incidenza della menomazione sulla capacità dell’infortunato di produrre reddito.

NON SAI SE IL TUO CASO È COPERTO DALL’INAIL?

In caso di morte del lavoratore (vedi anche l’articolo Infortunio mortale sul lavoro) l’INAIL eroga una rendita ai superstiti calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale (per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2014) del settore industria, nella misura del:

- 50% al coniuge
- 20% a ciascun figlio/figlia minorenne o a carico, fino a 26 anni se studente universitario;
- 40% ai figli/e orfani di entrambi i genitori e a quelli nati dalle coppie di fatto (al convivente superstite non viene dato alcun beneficio)
- 20% a ciascun genitore naturale o adottivo e a ciascuno dei fratelli e delle sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto, solo in mancanza di coniuge e figli superstiti

La rendita, in ogni caso, non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento e
decorre dal giorno successivo a quello della morte. E’ rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione.

Per gli infortuni mortali sul lavoro, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007, l’INAIL eroga ai superstiti:

- un beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni
- una rendita anticipata pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge
- un assegno funerario per coprire le spese sostenute in occasione della morte, il cui importo – dal 1° gennaio 2022 – è pari a 10.742,76 euro e non è soggetto a tassazione Irpef.

Infortunio sul lavoro : cosa deve fare il dipendente?

In caso di infortunio sul lavoro, anche se di lieve entità, il lavoratore deve avvisare immediatamente il proprio datore di lavoro o farlo avvisare, se non è in condizioni di provvedervi autonomamente.
In mancanza di una comunicazione tempestiva, il lavoratore perde il diritto alle prestazioni INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

In base alla gravità ed alle circostanze dell’infortunio, il lavoratore deve poi necessariamente:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro, o al suo medico curante
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’Ospedale più vicino nei casi più estremi

In ogni caso, il lavoratore deve illustrare circostanze e luogo dell’infortunio.

Deve altresì fornire al datore di lavoro gli estremi del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria che gli ha prestato assistenza, la data di rilascio ed i giorni di prognosi in esso indicati.
In altre parole, tutte le informazioni fondamentali affinché il datore di lavoro possa provvedere alla denuncia o comunicazione di infortunio.

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Anche il datore di lavoro è soggetto ad una serie di obblighi:

Nel caso di infortuni dichiarati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve darne comunicazione o denunciare il fatto all’INAIL entro 2 giorni dalla notizia dell’evento nefasto, unitamente agli estremi del certificato medico. Il tutto, indipendentemente da ogni valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti di legge per l’indennizzabilità.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro 24 ore e deve farlo con qualunque mezzo che possa provare l’invio della segnalazione.

Nel caso in cui l’infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.

IL TUO DATORE DI LAVORO NON RISPETTA
GLI OBBLIGHI DI LEGGE?

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Il datore di lavoro ha, altresì, l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio nonché il 60% della retribuzione stessa per i successivi 3 giorni.

Quasi tutti i contratti collettivi prevedono quindi un’integrazione dell’indennità INAIL
, così da garantire al lavoratore una retribuzione pari o quantomeno più vicina a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Cosa deve fare il medico a cui si rivolge il lavoratore?

Il medico che presta la prima assistenza sanitaria al lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare un certificato medico, con il quale si attesteranno ai fini dell’indennizzo:
- la diagnosi
- il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro

Il medico o la struttura sanitaria di riferimento sono tenuti a trasmettere il certificato in via telematica all’Istituto assicuratore.

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE INAIL

Le conseguenze di un infortunio sul lavoro sono accertate e valutate dall’INAIL, sulla base di parametri medico- legali stabiliti da apposite Tabelle, dove per ogni tipo di menomazione è indicato il grado di incidenza o l’incidenza massima sull’integrità psico-fisica del lavoratore infortunato.

l lavoratore, ove non ritenga corretta la valutazione fatta dall’INAIL,può presentare opposizione entro 60
giorni dalla comunicazione  del provvedimento – ai sensi dell’art. 104 Testo Unico – rivolgendosi alla sede INAIL
territorialmente competente, mediante consegna a mano, raccomandata A/R o PEC.

Il procedimento, in ogni caso, si considera concluso nel termine di 150 giorni anche in caso di mancato
riscontro da parte dell’INAIL.

In tutti i casi in cui l’esito del procedimento di opposizione non sia stato soddisfacente, il lavoratore può presentare – a mezzo di un legale di fiducia – ricorso giudiziale al Tribunale del lavoro.

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