2 Aprile 2022

Sull'onere probatorio del lavoratore e del datore di lavoro

Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 09/02/2022, n. 4210

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, sicché incombe al lavoratore ex art. 2697 c.c. (che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute) l'onere di provare l'esistenza di tale danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra non configurando, l'art. 2087 c.c., una responsabilità oggettiva ma richiedendo un profilo di colpa del datore di lavoro, mentre spetta poi al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia o l'infortunio del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

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11 Marzo 2025

La responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il presente articolo esamina il ruolo e le responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nei cantieri edili italiani, alla luce anche della recente sentenza della Cassazione Penale n. 6272/2025. La figura del CSE, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, rappresenta un elemento fondamentale nell'architettura della sicurezza nei cantieri. Il testo analizza i requisiti formativi e professionali necessari per ricoprire tale incarico, nonché i casi in cui la nomina del CSE risulta obbligatoria, ossia quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente. Vengono approfonditi i compiti specifici del CSE, che comprendono la verifica dell'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il coordinamento delle attività delle imprese esecutrici, l'aggiornamento della documentazione di sicurezza e la segnalazione di eventuali inosservanze. L'articolo delinea le diverse forme di responsabilità - civile, penale e amministrativa - che gravano sul CSE. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che, sebbene non sussista un obbligo di vigilanza continua in cantiere, il CSE è tenuto a una "alta vigilanza" e deve intervenire tempestivamente in caso di irregolarità o pericoli. Particolare rilievo viene dato alla recente sentenza della Cassazione, che ha confermato la responsabilità del CSE anche in assenza di rischi interferenziali, ribadendo l'obbligo di valutare i pericoli concreti presenti nel cantiere e di intervenire mediante l'aggiornamento del PSC. Il testo si conclude con l'indicazione degli strumenti di tutela per il CSE: un'adeguata polizza assicurativa, una rigorosa documentazione dell'attività svolta e un efficace coordinamento con le altre figure della sicurezza.
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