Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 09/02/2022, n. 4210
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, sicché incombe al lavoratore ex art. 2697 c.c. (che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute) l'onere di provare l'esistenza di tale danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra non configurando, l'art. 2087 c.c., una responsabilità oggettiva ma richiedendo un profilo di colpa del datore di lavoro, mentre spetta poi al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia o l'infortunio del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.