Cass. civ., Sez. lavoro, 28/02/2022, n. 6503
Il danno biologico coperto dall'Istituto si riferisce esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2, T.U. INAIL). Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il "danno biologico temporaneo" che il cd. "danno morale".