Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, 09/02/2022, n. 4209
L'INAIL, con l'azione di regresso prevista dal D.P.R. n. 1124, citati artt. 10 ed 11, agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (cfr. Cass. n. 4015 del 1992, Cass. n.8467 del 1994, Cass. n.3288 del 1997, Cass. n. 970 e Cass n. 16141 del 2004, Cass. n. 6212 e Cass. n. 8136 del 2008), spiegando un'azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (cfr. Cass. n. 5160 del 2015, Cass. n. 5134 del 2011).