Cass. pen., Sez. IV, Sent., 01/03/2022, n. 7093
Non rileva la circostanza, segnalata nel ricorso, che la titolare dell'azienda si fosse avvalsa della collaborazione di un professionista incaricato di risolvere ogni problematica in materia di sicurezza. Invero, la valutazione del rischio, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17 è compito affidato al datore di lavoro, non delegabile (cfr. Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 31/05/2017, Rv. 270355 - 01: "In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 27 all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata").