Cass. pen., Sez. IV, Sent., 05/01/2022, n. 79
Al riguardo si è opportunamente precisato nella giurisprudenza di legittimità che: "Si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poichè il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato.
(La Corte ha anche precisato che un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito)" (Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini e altri, Rv. 248849).