3 Maggio 2023

La responsabilità del lavoratore non sussiste e nemmeno la corresponsabilità anche per gli infortuni derivanti da sua colpa se il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti gravi criticità.

Cass. pen., Sez. IV, Sent.,18/04/2023, n. 16305

La responsabilità del lavoratore non sussiste e nemmeno la corresponsabilità poiché le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - rel. Consigliere -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. D’ANDREA Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato il (Omissis);

avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FERRANTI DONATELLA.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato l'affermazione di responsabilità penale pronunciata dal Tribunale di Venezia il 29.01.2020 confronti di B.B. previa riduzione della pena ad anni uno e mesi tre di reclusione, mentre ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione il reato nei confronti di A.A., C.C. e D.D. confermando le statuizioni civili e condannando gli imputati in solido alle spese di costituzione della parte civile.

L'imputazione riguardava l'art. 590 c.p., comma 1, 2 e 3, commesso in (Omissis), con riferimento alla lesioni personali patite da E.E. dipendente in nero della "RR coperture Srl " di D.D., il quale, impegnato in lavori di rimozione del tetto in cemento amianto, dove era salito tramite un ponteggio, per la assenza di presidi di sicurezza idonei a impedire la caduta dall'alto, quali l'imbracatura, parapetti, la realizzazione di una linea di sicurezza cui agganciare i cavi delle imbracature, come previsto nel piano del coordinatore del cantiere e in quello predisposto dalla ditta esecutrice G.D.F. Montaggi Sas di B.B., ma solo una linea trasversale distante sei metri dal punto di caduta, precipitava al suolo da un'altezza di sei metri e riportava politrauma scomposta di femore destro e frattura chiusa alla volta cranica con emorragia subaracnoidea e malattia di durata di giorni 60.

F.F. era imputato quale coordinatore per la sicurezza, C.C. quale titolare dell'impresa affidataria Hergotek Srl , B.B. datore di lavoro dell'impresa esecutrice GDF montaggi Sas e D.D. datore di lavoro della vittima, titolare della ditta RR coperture Srl .

Risulta dalla ricostruzione in, fatto operata dai Giudici di merito che la Committente fili, G.G. proprietaria del capannone, aveva commissionato le opere di rimozione dell'amianto e installazione del fotovoltaico alla Hergotek di C.C. che a sua volta aveva subappaltato le opere di rimozione amianto e bonifica alla GDF Montaggi di B.B., che aveva le autorizzazioni necessarie e aveva fatto le comunicazioni alla Spisal; a sua volta B.B. è risultato che aveva subappaltato parte dei lavori di rimozione amianto alla RR coperture s.l. D.D. azienda non abilitata e non iscritta all'albo per il trattamento dell'amianto ((fol 3 sentenza di primo grado).

G.G. committente aveva nominato coordinatore per l'esecuzione e la sicurezza A.A. il quale secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito non ha svolto con diligenza i compiti di coordinamento e vigilanza.

2. L'Avv. Silvia Bettella ha presentato ricorso nell'interesse di A.A. articolando un unico motivo con cui deduce l'interruzione del nesso di causa non solo per la condotta irresponsabile del lavoratore che non adottava misure minime di sicurezza salendo sul tetto senza imbracatura e senza assicurarsi alla linea salvavita che era stata predisposta su un percorso preciso; ma anche per la condotta del coimputato B.B. che aveva affidato in subappalto, senza dargliene comunicazione, i lavori di rimozione delle lastre di amianto ad una ditta la RR coperture che non aveva alcuna autorizzazione specifica per il trattamento dell'amianto.

Ha presentato memoria difensiva con cui ha ribadito i motivi del ricorso; 3.B.B. ha presentato ricorso a mezzo dell'Avv. Eugenio Targa e l'Avv. Massimo Zuppa articolando i seguenti motivi:

1) Con il primo motivo deduce vizio di motivazione; errata valutazione degli elementi a discarico e omessa valutazione di elementi decisivi. In particolare afferma che l'istruttoria ha evidenziato che l'incarico alla RR coperture era limitato all'istallazione della nuova copertura e non prevedeva l'intervento di smantellamento; quindi il lavoratore persona offesa non era addetto alla rimozione delle lastre di amianto; verosimilmente si era recato in cantiere per effettuare i lavori di preparazione dell'istallazione della nuova copertura; i dipendenti della GDF erano addetti alla rimozione delle lastre. È comunque determinante il concorso di colpa del lavoratore che si è introdotto nel cantiere accompagnato dal suo datore di lavoro alle quattro del mattino e non ha indossato le imbracature. Non era prevedibile nemmeno il comportamento del D.D. che operava con i propri addetti su una parte della copertura priva di misure di sicurezza;

2) Vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., in quanto poteva ritenersi lieve la colpa del ricorrente che aveva provveduto a garantire la sicurezza del cantiere nella parte interessata dalle opere di smaltimento, gestite in via esclusiva dai propri dipendenti;

3) Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e alla eccessività della pena comminata stante la mancanza della concessione delle attenuanti generiche della sospensione della pena. Il ricorrente ha riportato solo due condanne per violazione dell'art. 590, comma 3 l'una nel 1994 e l'altra il nel 2005; mentre l'ulteriore reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 è risalente nel tempo e di indole diversa dal reato contestato.

La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza.

4. Il Procuratore Generale in sede ha presentato conclusioni scritte chiedendo.

Motivi della decisione

1. Alcune considerazioni di premessa giovano ad una più spedita trattazione dei motivi di ricorso appena riassunti.

1.1. Il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Giova richiamare a tal proposito che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia, come nel caso di specie, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n. 46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n. 8593 del 22.01.2008 rv.238936).

E, ancora, che, quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 c.p., comma 1 (Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-01;Sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n. 1194 del 15.11.2013, rv. 258232).

1.2. Si è poi precisato che, ai fini della attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26), occorre avere riguardo inoltre, non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro -contratto di appalto, d'opera o di somministrazione-, ma all'effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza - nella specie operazioni di scarico e carico della carne- di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni (Sez. 4 n. 44792 del 17.06.2015 rv 264957-01).

Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez. 4 n. 18200

del 7.01.2016 rv 266640-01). Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti a norma del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 sui datori di lavoro rappresentano la "cifra" della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità. L'assolvimento di tali obblighi risponde all'esigenza antinfortunistica - avvertita come primaria anche dal legislatore Europeo-di gestire preventivamente tale categoria di rischio.

La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.

La identificazione dell'area di rischio e dei soggetti deputati alla sua gestione serve ad arginare la potenziale espansività della causalità condizionalistica, consentendo di imputare il fatto solo a coloro che erano chiamati a gestire il rischio concretizzatosi.

Parimenti, in tema di aggravante speciale della violazione di norme antinfortunistiche va altresì ricordato che in materia di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni gravi e gravissime e per il raddoppio della prescrizione ai sensi dell' art. 157 c.p.) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacché per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del citato art. 2087, che fa carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sezione 4, del 4 luglio2006, Civelli).

Infatti, il datore di lavoro e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. In sintesi, sussiste una posizione di garanzia a condizione che: un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; una fonte giuridica anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate sulla base di un'investitura formale o l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante; queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato(Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440; Sez 4,n. 2536 de123/10/2015, Rv. 265797; Sez.4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 248849).

Con la conseguenza che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame  causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p..

2. Va premesso, per quanto attiene alle doglianze avanzate dal A.A. sull'interruzione del nesso causale che sono inammissibili in quanto già peraltro esposte nei motivi di appello, vagliate dalla sentenza impugnata (fol. 8) che, in uno con la sentenza di primo grado, affronta motivatamente ed esaurientemente tutti i punti attinti dal ricorso, mentre le censure aspecifiche e generiche sostanzialmente attengono al fatto e non si raffrontano con le argomentazioni puntuali contenute a fol. 9 della sentenza impugnata sul mancato assolvimento dei compiti di controllo e vigilanza del coordinatore per la sicurezza con riferimento al mancato allestimento della rete di sicurezza, dallo stesso consentito in sede di avvio dei lavori finalizzato ad una maggiore speditezza dei lavori e un minor disagio per la committenza a discapito della sicurezza degli operai, e ciò nonostante tale misura fosse prescritta nel piano di lavoro; oltre alla mancata predisposizione di parapetti. Il tutto in un contesto di illegittimità diffusa e di estesa omessa vigilanza che ha contribuito a determinare l'evento infortunio con l'introduzione nel cantiere di maestranze inidonee, non formate, non dotate di dispositivi di sicurezza, non corrispondenti ai nominativi del personale comunicati all'inizio dei lavori, consentendo quindi l'ingresso e il lavoro in cantiere da parte operai di una ditta diversa di quella risultante quale subappaltatrice e risultante dalle comunicazioni formali allo spisal. In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Rv. 281489 - 01) 3. Quanto al primo motivo dedotto dal B.B. va rilevato che il ricorrente critica in definitiva la vicenda per come ricostruita dai giudici, ritenendola frutto di una erronea interpretazione delle prove, cercando di offrire una rilettura, secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901).

3.1 Inoltre, nel caso che occupa, ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come nel caso di specie, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle -determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 dep. 2012, Valerio, Rv.25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101).

3.2. Con particolare riferimento alla ricostruzione della vicenda va, peraltro, ribadito quanto argomentato dalla Corte di appello a fol. 6 e 7 sulla base del materiale probatorio (fonti dichiarative testimoniali in particolare teste H.H. dello Spisal e documentali) che ha evidenziato come il mancato allestimento della rete di sicurezza al di sotto dell'area interessata dai lavori, peraltro oggetto di una specifica prescrizione richiesta da parte della ULSS 13 Sez Spisal era da collegarsi causalmente alla caduta rovinosa del lavoratore mentre era intento a lavorare in quota su una porzione friabile (fol 7). Il B.B. inoltre, come evidenziato dal Giudice di primo grado, aveva concluso un contratto di sub appalto con un'azienda non abilitata per trattare l'amianto, e nella comunicazione allo Spisal aveva omesso di indicare i dipendenti della RR Coperture Srl .

Era pertanto concretamene prevedibile che si potesse verificare un incidente, come poi si è verificato, anche a causa del mancato coordinamento tra l'attività in corso nel cantiere e la predisposizione di adeguate misure di sicurezza.

3.3. Va ribadito che la interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente dei lavoratori, secondo i principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv.261106, in motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 25409), deriva dalla condotta del lavoratore che si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez. 4, n. 15124 del 13.12.2016, Rv. 269603).

In tema di rapporto di causalità, ai sensi dell' art. 41 c.p., comma 3, il nesso di causalità non resta escluso inoltre dal fatto altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Sez. 4, n. 31679 del 08/06/2010, Rv. 248113), a meno che tale comportamento non sia qualificabile come concausa qualificata, capace di assumere di per sé rilievo dirimente nella spiegazione del processo causale e nella determinazione dell'evento.

La Corte territoriale, correttamente così come il primo Giudice, ha escluso che possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando, come nel caso di specie, il sistema della sicurezza approntato presenti gravi criticità (Sez.4, n. 22044 del 2.05.2012,n. m; Sez.4, n. 16888, del 7/02/2012, Rv.252373). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n. 4114 del 13/01/2011, n. m.; Sez.F, n. 32357 del 12/08/2010, Rv. 2479962).

Nel caso di specie, infatti, come già accertato e motivato dai giudici di merito, con motivazione logica ed esente da vizi logico-giuridici, il subappalto che l'imputato B.B. fa alla ditta RR Coperture Srl ha a riguardo non solo l'installazione della nuova copertura, come afferma la difesa dell'imputato, ma anche la rimozione dell'amianto presente sul tetto del capannone - attività alla quale la ditta RR Coperure Srl non è abilitata.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che è tenuto ad adottare misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, pur nel caso in cui questi siano dovuti a interferenze con l'attività di altre imprese e l'organizzazione del luogo di lavoro resti comunque sottoposta ai poteri direttivi generali dell'appaltatore o del committente (Sez. 3, n. 5907 del 11/01/2013, Rv. 284187 - 02).

3.4. Logica e immune da vizi di rilievo in questa sede è la motivazione della sentenza impugnata anche in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto il Giudice ha argomentato alla luce delle plurime precedenti condanne la insussistenza di elementi per il riconoscimento delle attenuanti generiche e la congruità della pena in considerazione della gravissime lesioni subite dalla persona offesa e in relazione al grado di colpa rilevante alla pericolosa modalità di conduzione dell'attività imprenditoriale incurante dei fondamentali elementi di sicurezza per i lavoratori. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, fa riferimento ad una successiva condanna per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per fatti commessi nel 2018, che denotano un comportamento incurante delle norme antinfortunistiche.

3.6. Parimenti logica e coerente è la motivazione che esclude l'applicazione dell' art. 131 c.p. in considerazione della gravità delle lesioni riportate egli elevati postumi di invalidità permanete che precludono una valutazione di lieve offensività (fol. 8).

Le Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266590 01 hanno statuito il principio che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall' art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell' art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Nel caso di specie, il giudice di merito fa riferimento all'entità del danno subito dal lavoratore, in particolare fa riferimento "agli elevati postumi di invalidità permanente" che precludono il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.

4. Alla dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2023

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