Il preposto per la sicurezza è colui che sorveglia l’attività lavorativa dei lavoratori, provvede a realizzare le direttive ricevute dal datore e verifica che le disposizioni ricevute siano correttamente eseguite da parte dei lavoratori.
La nomina del preposto per la sicurezza, deve avvenire da parte del datore di lavoro e costituisce una presenza importante nel sistema di gestione della sicurezza soprattutto in azienda grandi e complesse.
La figura del Preposto è stata, di recente, oggetto di significative modifiche introdotte nell’ordinamento con il D.L.146/2021 convertito successivamente nella Legge 215/2021.
Difatti con la modifica degli artt. 18 e 19 del T.U. 81/2008, ad opera del D.L. succitato, si è stabilito, contrariamente al passato, la nomina obbligatoria del preposto per la sicurezza e fissati i suoi nuovi obblighi e la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di mancata nomina del preposto con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro come stabilito dall’art. 55, 5° comma, lett. d) T.U. D.Lgs. 81/2008 così modificato dalla legge di conversione.
La figura del preposto per la sicurezza assume quindi sempre più importanza in materia di sicurezza sul lavoro e quindi in materia di prevenzione a seguito delle modifiche apportate.
Le modifiche introdotte con la normativa succitata hanno stabilito una più stringente funzione di vigilanza e controllo ai fini di una maggiore sicurezza sul lavoro.
Si è così stabilito l’obbligo per il preposto per la sicurezza di vigilare sull’ osservanza da parte dei lavoratori ai loro obblighi di legge ed alle disposizioni datoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il dovere di attivarsi apportando i suggerimenti necessari ai fini della sicurezza sul lavoro e così rettificare l’erroneo comportamento del lavoratore nel caso in cui ravvisi una condotta non idonea.
Si è altresì fissato il potere e/o obbligo di bloccare l’attività del lavoratore, informando il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui rilevi una condizione di pericolo per la sicurezza sul lavoro qualunque ne sia la provenienza, nonché la responsabilità penale del preposto in caso di inosservanza agli obblighi previsti con l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491 a 1.474 euro come stabilito dall’art. 56, lett. a) T.U. D.Lgs. 81/2008 così modificato dalla legge di conversione.
L’art. 18 rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” ha così introdotto il punto b-bis) al primo comma stabilendo che il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Mentre l’articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto” è stato modificato alla lettera a) del primo comma precisando che i preposti devono:
“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Ed ancora è stata aggiunta la lettera f-bis, sempre al primo comma che, nel conferire maggiori poteri al preposto per la sicurezza, ha sancito ch'essi devono: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Quanto poi agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in sede di conversione è stata inserita la previsione che obbliga i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori a indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto per la sicurezza.
Così dopo il comma 8 dell’articolo 26, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” è stato aggiunto l’art. 8 bis che testualmente prevede: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Ed i datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto per la sicurezza sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (Art. 55, co. 5, lett. d)
L'art. 37, comma 7 del T.U. 81/2008 viene così sostituito dall’art. 13 D.L. 146/2021:
“7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo;”
E dopo il comma 7-bis è inserito il 7-ter: “ Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;”
Poi all’art. 37, comma 2 del T.U. 81/2008:
“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Inoltre al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
E' degno di nota sottolineare che l’omessa formazione del preposto per la sicurezza è penalmente sanzionabile, come previsto dall'art. 55 T.U. 81/2008, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro oltre a poter comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale, da valutare ad opera del personale ispettivo, a seconda della gravità della violazione.
Come su precisato era previsto, entro il 30 giugno 2022, l'accordo tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ma il 30 giugno 2022 è passato e nessun nuovo Accordo unico in materia di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) è stato approvato .
In assenza quindi di nuovo accordo restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti. La Circolare n. 1/2022 di INL ha difatti dato indicazioni agli ispettori in tal senso, che non sanzioneranno il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato Regioni.
Difatti non avendo funzione retroattiva la norma penale entrata in vigore il 21.12.2021, in assenza del nuovo accordo Stato Regioni continua ad applicarsi l'accordo vigente, che regolamenta solo l'aggiornamento quinquennale e anche in e-learning per i preposti (Circolare n. 1 del 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).