21 Giugno 2023

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chi assume di fatto i poteri del datore di lavoro è corresponsabile insieme al datore di lavoro ed è titolare di una posizione di garanzia .

Cass. pen., Sez. IV, Sent., 31/05/2023, n. 23722

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Mariarosaria - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. RICCI Anna L. A. - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - rel. Consigliere -

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA;

lette le conclusioni del P.G..

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 1.4.2022 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino in data 25.3.2019 che aveva ritenuto A.A. colpevole di tutti i reati a lei ascritti (capo a): reato di cui all'art. 40 c.p., comma 2, art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3; capo b): reato di cui all'art. 81 c.p., comma 1, comma 5, lett. c) e d) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 159, comma 1; D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. a) d) e g); art. 36, commi 1 e 2 e art. 37, comma 1, art. 96, comma 1, lett. g) condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione con pena sospesa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della predetta in ordine ai reati di cui al capo b) per essere gli stessi estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena in mesi tre di reclusione confermando la sentenza nel resto.

2. Il fatto, come ricostruito dalle sentenze di merito, attiene al sinistro occorso in data (Omissis) allorchè B.B., padre dell'odierna imputata, mentre era intento a raggiungere il lastrico solare dell'edificio sito in (Omissis), cadeva dalla scala poggiata al muro del tetto del suddetto immobile, oggetto di ristrutturazione da parte della società della quale era amministratrice unica la figlia, provocandogli lesioni personali da cui derivava una malattia per un tempo superiore a quaranta giorni.

Sulla base delle testimonianze di C.C., funzionario della Ausl di (Omissis) e di B.B. nonchè dei documenti allegati agli atti (segnatamente il certificato di iscrizione della "M.F. Costruzioni Srl " alla Camera di Commercio di Frosinone, rilasciato l'1.8.2014 e la certificazione di regolarità contributiva Inps-Inail della medesima) i giudici di merito hanno ritenuto l'odierna imputata responsabile, nella qualità di  amministratore unico della società M.F. Costruzioni e datore di lavoro di B.B., di non aver impedito al predetto lavoratore di utilizzare una scala in alluminio semplice da appoggio in assenza di altro lavoratore che ne garantisse la stabilità.

3. Avverso la sentenza d'appello l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo deduce ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) la mancata assunzione delle prove testimoniali della difesa ed ex art. 606 c.p.p., lett. e) il vizio motivazionale.

Deduce che il Tribunale dopo aver ammesso la prova testimoniale non ha poi proceduto alla relativa escussione senza revocarne l'ammissione se non implicitamente con l'invito alle parti a concludere e la Corte d'appello non ha provveduto al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, pur ritualmente richiesta. Aggiungeva che le prove richieste erano rilevanti e tendevano a dimostrare la condotta abnorme del lavoratore.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 27 Cost. ed all'art. 42 c.p. nonchè ex art. 606 c.p.p., lett. e) - il difetto di motivazione.

Assume che i giudici di merito si sono adagiati sulla posizione di garanzia dell'amministratore e sulle clausole di equivalenza di cui all'art. 40 cpv c.p. trascurando ogni scrutinio in merito alla sua effettiva potestà gestionale ed alla possibilità di evitare o impedire la condotta del B.B.. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che il giudice che, senza aver assunto le testimonianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicitamente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di motivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argomentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte. (In motivazione, la Corte ha anche precisato che la revoca implicita non integra la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495 c.p.p., comma 4, in quanto l'invito a formulare le conclusioni costituisce una modalità scelta del giudice per provocare il contraddittorio in ordine allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale)(Sez. 5, n. 9687 del 02/12/2014 Rv. 263184).

Nella specie la Corte territoriale, rispondendo ad analoga censura sollevata con l'atto d'appello, ha pertanto correttamente ritenuto che il giudice di primo grado revocando l'ammissione dei testi della difesa già ammessi in ragione del fatto che le loro dichiarazioni sarebbero state superflue in quanto già dimostrata la titolarità di diritto dell'impresa in capo alla A.A., ha legittimamente esercitato il potere che il legislatore gli ha conferito.

Per le medesime ragioni non vi erano i presupposti per disporre la rinnovazione dell'istruttoria in appello, tenuto conto peraltro che nel giudizio di secondo grado il criterio di scelta circa l'ammissione di nuove prove in appello è diverso e più stringente rispetto a quello che deve seguire il giudice di primo grado atteso che l'art. 603 c.p.p., comma 1, prevede che la rinnovazione dell'istruttoria sia da svolgersi solo se la Corte "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti".

2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.

Giova premettere che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che, in assenza di delega di poteri, aveva riconosciuto la qualifica di datore di lavoro al presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, nonostante si occupasse della prevenzione un altro componente del consiglio di amministrazione).(Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021 Rv. 282568).

Ebbene, facendo buon governo di tale principio la sentenza impugnata ha concluso che all'imputata sia da attribuirsi la qualifica di datore di lavoro, in quanto la stessa era amministratore unico della M.F. Costruzioni Srl , come comprovato dalla documentazione versata in atti Pertanto, anche ove provata, l'esistenza di un titolare di fatto, non avrebbero comunque potuta esonerarla da responsabilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2023

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