Hai avuto un infortunio grave sul lavoro perché il tuo datore non ha rispettato le misure minime di sicurezza previste per legge?

Il risarcimento danni infortunio sul lavoro trae origine da un incidente avvenuto “per causa violenta in occasione del lavoro” che determina la morte, l’inabilità permanente, assoluta o temporanea per più di tre giorni del lavoratore.

In questa casistica rientra sia l’infortunio sul lavoro in itinere, ovvero subito dal lavoratore durante il tragitto casa-lavoro, sia del terzo non dipendente dell’impresa se il fatto è avvenuto nella sede dell’azienda, ovvero in una unità della stessa.

Per dare luogo ad un risarcimento danni infortunio sul lavoro gli elementi che devono sussistere allo stesso tempo sono, quindi, la lesione del lavoratore, la causa violenta all’origine della lesione, intesa come specificato dall’Inail come ogni “fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità” e l’occasione di lavoro, ovvero un rapporto anche indiretto tra l’attività lavorativa svolta dal lavoratore e l’incidente che abbia causato l’infortunio.

Per saperne di più

ULTIMO AGGIORNAMENTO 28.06.2024

Infortunio Mortale sul Lavoro

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nei primi cinque mesi 2024 sono state 369, 11 in più rispetto alle 358 registrate nel pari periodo del 2023 e cinque in più rispetto al 2022, 22 in meno sul 2019, 63 in meno sul 2020 e 65 in meno sul 2021. A livello nazionale i dati rilevati a maggio di ciascun anno evidenziano per i primi cinque mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, pur nella provvisorietà dei numeri, un incremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 271 a 286, e un calo di quelli in itinere, da 87 a 83. L’incremento ha riguardato la gestione Industria e servizi, che passa da 310 a 312 denunce mortali, l’Agricoltura (da 36 a 40) e il Conto Stato (da 12 a 17).

DAL SITO:

Come posso aiutarti?

Contattami e vediamo!
io sono

Adriano Cortellessa

Un tuo caro è rimasto vittima di un incidente sul luogo di lavoro, mentre svolgeva le sue mansioni ordinarie?

Ti capisco!

Io sono qui per aiutarti a gestire queste delicate situazioni
e ad ottenere ciò che ti spetta per legge.

Ma prima lascia che mi presenti e ti racconti la mia storia.

Una vigile e provvida paura è la madre della sicurezza. (Edmund Burke)

Un tuo parente è stato vittima di un infortunio sul luogo
di lavoro e vuoi giustizia?
Agisci ora e scopri come muoverti!

Area Stampa

11 Marzo 2025

La responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il presente articolo esamina il ruolo e le responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nei cantieri edili italiani, alla luce anche della recente sentenza della Cassazione Penale n. 6272/2025. La figura del CSE, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, rappresenta un elemento fondamentale nell'architettura della sicurezza nei cantieri. Il testo analizza i requisiti formativi e professionali necessari per ricoprire tale incarico, nonché i casi in cui la nomina del CSE risulta obbligatoria, ossia quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente. Vengono approfonditi i compiti specifici del CSE, che comprendono la verifica dell'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il coordinamento delle attività delle imprese esecutrici, l'aggiornamento della documentazione di sicurezza e la segnalazione di eventuali inosservanze. L'articolo delinea le diverse forme di responsabilità - civile, penale e amministrativa - che gravano sul CSE. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che, sebbene non sussista un obbligo di vigilanza continua in cantiere, il CSE è tenuto a una "alta vigilanza" e deve intervenire tempestivamente in caso di irregolarità o pericoli. Particolare rilievo viene dato alla recente sentenza della Cassazione, che ha confermato la responsabilità del CSE anche in assenza di rischi interferenziali, ribadendo l'obbligo di valutare i pericoli concreti presenti nel cantiere e di intervenire mediante l'aggiornamento del PSC. Il testo si conclude con l'indicazione degli strumenti di tutela per il CSE: un'adeguata polizza assicurativa, una rigorosa documentazione dell'attività svolta e un efficace coordinamento con le altre figure della sicurezza.
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