1 Gennaio 2022

Le nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro

Le nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro sono state emanate con la legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del c.d. "Decreto Fisco-Lavoro" (D.L. 21 ottobre 2021 n. 146), recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela anche della sicurezza sul lavoro e per esigenze indifferibili” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301 del 20 dicembre 2021 ed entrate in vigore dal 21 dicembre 2021.

Più precisamente le norme che hanno interessato la materia della sicurezza sul lavoro sono gli artt. 3, 13-bis e 14 che hanno apportato una serie di modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008).

Le principali modifiche al T.U. D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro

Con la modifica degli artt. 7 e 8 è stata disposta la riforma del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) e dei Comitati regionali di coordinamento, mentre il mutamento degli artt. 14 e 15 ha comportato la riforma del Sistema di vigilanza in quanto sono stati assegnati nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, conferendo le stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali, incrementando il proprio organico con 1024 unità aggiuntive.

Il cambiamento degli artt. 18 e 19 ha stabilito, invece, la nomina obbligatoria del preposto ed i suoi nuovi obblighi ai fini della sicurezza del lavoro.

Con la modifica poi dell’art. 37  è stata prevista, entro il 30 giugno 2022, la revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza sul lavoro; la ridefinizione dell’obbligo addestrativo; la formazione in presenza dei preposti e l’obbligo formativo del datore di lavoro.

L’art. 51 del T.U.  è stato altresì rivisto alfine del riordino degli Organismi Paritetici, mentre con la modifica dell’art. 55 si è riformato l’apparato sanzionatorio per il datore di lavoro e dirigente.

Infine, si è provveduto alla modifica dell’Allegato I al T.U. sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sul punto sono intervenute le circolari INAIL n. 3 del 9.11.2021 e  n. 4 del 9 dicembre 2021.

Sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria del datore di lavoro

Una delle novità più importanti in materia di sicurezza sul lavoro è senz’altro il rafforzamento della formazione che, con la nuova normativa, è divenuta obbligatoria anche per i datori di lavoro.

Quindi, con la conversione in legge del D.L. 146/2021, oltre ai dirigenti, preposti e lavoratori, anche il datore di lavoro è tenuto a svolgere l’attività di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con necessità di addestramento pratico sulle attrezzature utilizzate dai lavoratori.

Si è in sostanza operata una completa equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti in riferimento all’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Più precisamente l'art. 37, comma 7 del T.U. 81/2008 viene così sostituito dall’art. 13 D.L. 146/2021:

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo;”

E dopo il comma 7-bis è inserito il 7-ter: “ Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;”

A ciò si unisce, come abbiamo sinteticamente su accennato, il seguente periodo aggiunto all’art. 37, comma 2 del  T.U. 81/2008:

“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Inoltre al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

E' degno di nota sottolineare che l’omessa formazione è penalmente sanzionabile, come previsto dall'art. 55 T.U. 81/2008, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro oltre a poter comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale, da valutare ad opera del personale ispettivo, a seconda della gravità della violazione.

Il nuovo ruolo del preposto per la sicurezza del lavoro

La figura del preposto assume sempre più importanza sulla sicurezza sul lavoro e quindi in materia di prevenzione a seguito delle modifiche apportate dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 all’articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 18, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” ha introdotto il punto b-bis) al primo comma così stabilendo che il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Mentre   l’articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”  è stato modificato alla lettera a) del primo comma precisando che i preposti devono:

  “a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Ed ancora è stata aggiunta la lettera f-bis, sempre al primo comma che, nel conferire maggiori poteri al preposto, ha sancito ch'essi devono: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Infine, relativamente agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in sede di conversione è stata inserita la previsione che obbliga i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori a indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Così dopo il comma 8 dell’articolo 26, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”  è stato aggiunto l’art. 8 bis  che testualmente prevede: “8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Conclusivamente e sinteticamente la normativa succitata, ai fini di una maggiore sicurezza sul lavoro, ha stabilito una più stringente  funzione di vigilanza e controllo e così sancito:

  a) l’obbligo per il preposto di vigilare sull’ osservanza da parte dei lavoratori ai loro obblighi di legge ed alle disposizioni datoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

  b) il dovere di attivarsi apportando i suggerimenti necessari ai fini della sicurezza sul lavoro e così rettificare l’erroneo comportamento del lavoratore nel caso in cui ravvisi una condotta non idonea;

  c) il potere e/o obbligo di bloccare l’attività del lavoratore, informando il datore di lavoro, nell’ipotesi un cui rilevi una condizione di pericolo per la sicurezza sul lavoro qualunque ne sia la provenienza;

  d) la responsabilità penale del preposto in caso di inosservanza agli obblighi previsti con l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491 a 1.474 euro come stabilito dall’art. 56, lett. a) T.U. D.Lgs. 81/2008 così modificato dalla legge di conversione;

  e) la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di mancata nomina del preposto con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro come stabilito dall’art. 55, 5° comma, lett. d) T.U. D.Lgs. 81/2008 così modificato dalla legge di conversione.

E' comunque previsto che i nuovi compiti attribuiti al preposto saranno oggetto di un compenso supplementare alla sua retribuzione da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva.

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