Cass. pen., Sez. IV, Sent., 09/08/2022, n. 30832
Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all' art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 (fra le tante: Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, P.C. in proc. Di Landa, Rv. 273265; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco, Rv. 257902). Un principio che è indubbiamente applicabile nel caso di specie, atteso che l'imputato ha avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione al profilo di addebito in concreto ritenuto sussistente.