La carenza di misure di sicurezza sul lavoro nella tragedia dell' Hotel di Rigopiano del 2017 che ha coinvolto 12 membri del personale (di cui 11 deceduti e un solo sopravvissuto) è stata determinante nella causazione dell'evento che ha visto una valanga travolgere l'hotel: come noto delle 40 persone che si trovavano nella struttura 29 furono le vittime e 11 i superstiti.
Questo evento ci fa riflettere sull'importanza delle misure di sicurezza sul lavoro per prevenire incidenti simili in futuro.
In primo luogo, difatti, l'incidente è stato causato dalla carenza di misure di sicurezza sul lavoro. Le aziende che operano in settori ad alto rischio, come l'ospitalità in montagna, dovrebbero adottare misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Ciò significa che le aziende dovrebbero fornire una formazione adeguata sulle procedure di sicurezza, sviluppare piani di emergenza e fornire attrezzature di protezione individuale.
In secondo luogo, le autorità competenti dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella prevenzione degli incidenti sul lavoro. Le aziende che non rispettano le norme di sicurezza dovrebbero essere sanzionate in modo adeguato, per prevenire incidenti sul lavoro. Ciò richiede una maggiore attenzione alle normative sulle misure di sicurezza sul lavoro e al monitoraggio della sicurezza.
In terzo luogo, la comunità locale dovrebbe essere coinvolta nella prevenzione degli incidenti sul lavoro. La valanga di neve che ha causato l'incidente era prevedibile dalle autorità locali (in verità nel processo si discute della prevedibilità dell'evento, ma i periti nominati dal giudice hanno precisato che "il canalone di Rigopiano era da considerarsi sito valanghivo, indipendentemente dall'evento del 18.1.2017"), e non è stata data abbastanza importanza ai bollettini Meteomont regolarmente inviati alle amministrazioni. Se le amministrazioni deputate alla protezione civile avessero partecipato maggiormente alla gestione dell'evento, l'incidente avrebbe potuto essere evitato.
La carenza di misure di sicurezza sul lavoro nella tragedia dell' Hotel di Rigopiano si individua nelle violazioni sotto riportate che sono state oggetto dell’indagine giudiziaria ed alcune citate nel processo penale pendente a Pescara, la cui sentenza è prevista per giovedì 23 febbraio 2023.
Di seguito sono elencate alcune delle norme giuridiche violate:
Articolo 2087 del codice civile: Questo articolo stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti sul posto di lavoro. In particolare, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire gli infortuni sul lavoro.
Decreto legislativo 81/2008: Questo decreto, noto come "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", stabilisce le norme generali in materia di sicurezza sul lavoro e le responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori. In particolare, il decreto prevede l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Decreto legislativo 152/2006: Questo decreto, noto come "Codice dell'ambiente", stabilisce le norme in materia di protezione dell'ambiente e della natura. Nel caso della tragedia di Rigopiano, il fatto che la valanga abbia causato danni all'ambiente circostante ha violato le disposizioni di questo decreto.
Norme tecniche di prevenzione incendi: Queste norme stabiliscono i requisiti per la sicurezza antincendio degli edifici. In particolare, le norme stabiliscono le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza degli occupanti dell'edificio in caso di incendio. Nel caso di Rigopiano, non è chiaro se l'hotel rispettasse tutte le norme tecniche di prevenzione incendi.
Legge 833/1978: Questa legge prevede la tutela della salute pubblica attraverso la prevenzione e la lotta alle malattie professionali. Nel caso di Rigopiano, le persone coinvolte nell'incidente potrebbero aver subito danni alla salute a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione necessarie.
In generale, le violazioni delle norme giuridiche sono state una delle principali cause della carenza di misure di sicurezza sul lavoro nella tragedia dell' Hotel di Rigopiano.
La mancata adozione di misure di prevenzione necessarie, la mancanza di formazione adeguata e l'assenza di un piano di emergenza sono solo alcune delle carenze che hanno contribuito alla tragedia.
Il datore di lavoro, secondo l’art. 17. D.Lgs. 81/2008, deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tutti i rischi devono essere inseriti in un documento (DVR) previsto dall'articolo 28 che individua delle misure di prevenzione e protezione, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Un ulteriore obbligo facente capo al datore di lavoro è previsto dall’art. 43 sempre del T.U. il quale sancisce l’adozione di misure di emergenza che devono essere attuate in caso di pericolo grave ed immediato. Ovvero prima dell’emergenza devono essere individuate le possibili cause di pericolo e predisporre le misure da attuare nel caso che si verifichi la situazione di criticità.
L' Hotel Rigopiano, purtroppo, non disponeva delle misure di sicurezza adeguate a proteggere il personale e gli ospiti. Non era dotato di allarmi valanghe o di altri sistemi di allarme e il personale non aveva ricevuto alcuna formazione su come reagire a una valanga o ad un terremoto. Di conseguenza, il personale e gli ospiti erano del tutto ignari del pericolo che correvano quando la valanga si è abbattuta.
La carenza di misure di sicurezza sul lavoro nella tragedia dell' Hotel di Rigopiano è stata, difatti, contestata dalla Procura della Repubblica di Pescara al datore di lavoro ed al suo consulente per aver omesso di valutare adeguatamente il rischio specifico di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso all’Hotel che non veniva previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) prescritto per legge (artt. 15, 17, 28 e 29 D.L.vo 81/08) a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori dell’impresa alberghiera.
Si ometteva, altresì, di assicurare l’idoneità dei luoghi di lavoro sotto il peculiare profilo della predisposizione di idonee “vie di fuga” e, in particolare, di garantire una rapida evacuazione in piena sicurezza specie in caso di pericoli di crollo della struttura, dotandosi di mezzi alternativi atti a consentire il trasporto e l’evacuazione di persone nonostante la prevedibile impercorribilità della strada provinciale di collegamento con il centro abitato di Farindola in conseguenza di forte innevamento e di ghiaccio (ad es. gatto delle nevi) e, comunque, in alternativa, prevedendo l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale (es. chiusura della struttura) in siffatte situazioni.
Era rischio certamente noto o, comunque, conoscibile per quel tipo di attività imprenditoriale in un'area di montagna servita da un'unica strada di collegamento con il centro abitato di Farindola che, spesso, veniva chiusa per intense precipitazioni nevose oltre che per rischi di valanghe.
Era altresì certamente noto, fra l'altro, perché nel 2015 si era già verificato l'isolamento dell'hotel per la impercorribilità della strada di accesso a causa delle intense nevicate e per questo motivo si era dovuto intervenire con mezzi straordinari per la salvaguardia della salute e dell'incolumità delle persone presenti in Hotel.
La carenza di misure di sicurezza sul lavoro nella tragedia dell' Hotel di Rigopiano ha quindi evidenziato l'importanza di uno specifico documento di valutazione dei rischi (DVR) ed altresì di una formazione adeguata al personale che, nel caso dell'Hotel Rigopiano, era mancante.
La tragedia ha anche evidenziato l'importanza delle ispezioni sul posto di lavoro. Le ispezioni regolari sul luogo di lavoro sono difatti essenziali per garantire l'applicazione delle misure di sicurezza e l'adeguata formazione del personale.
L'ispettorato del lavoro, come noto, è un organismo preposto alla vigilanza e al controllo del rispetto delle norme in materia di lavoro e previdenza sociale. Tra le sue funzioni principali ci sono:
Controllo del rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, verificando che i datori di lavoro adottino le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Controllo del rispetto delle norme del lavoro, verificando che i datori di lavoro rispettino le norme sulle condizioni di lavoro, sulla retribuzione, sulle ferie, sul congedo parentale, sulle pari opportunità, ecc.
Controllo del rispetto delle norme previdenziali e assistenziali, verificando che i datori di lavoro adempiano agli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali e che i lavoratori siano correttamente iscritti e tutelati dal punto di vista previdenziale e assistenziale.
Tutela dei lavoratori immigrati, verificando che siano rispettati i loro diritti e che non subiscano discriminazioni o sfruttamento.
Informazione e sensibilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro sui loro diritti e doveri in materia di lavoro e previdenza sociale.
Collaborazione con le autorità giudiziarie per il contrasto del lavoro nero, dell'immigrazione clandestina e dell'evasione contributiva.
Non v’è dubbio, quindi, che ove l' Hotel Rigopiano fosse stato oggetto di una ispezione si sarebbe potuta evitare la tragedia, poiché le autorità locali avrebbero potuto individuare la mancanza di misure di sicurezza nell' Hotel e prendere le misure necessarie per proteggere il personale e gli ospiti.
In sede di discussione del processo penale dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare, Dr. Gianluca Sarandrea, avendo tutti gli imputati fatto ricorso al giudizio abbreviato, i pubblici ministeri hanno rappresentato come anche gli ispettori dell'USL di Pescara, all'esito degli accertamenti compendiati nella nota in data 30.6.2017 prot. N. 14408, con riferimento al documento DVR redatto dal datore di lavoro e dal suo consulente, hanno espressamente rilevato che tale documento:
"non affronta esplicitamente il rischio valanga né quello dell'isolamento a seguito di nevicate con impedimento della normale circolazione dei mezzi", aggiungendo, peraltro, che "lo staff dell'albergo, di fatto aveva allertato le autorità e rimossa la neve che ingombrava il viale di collegamento con la strada provinciale con l'ausilio di un Bobcat per andar via non appena la strada provinciale fosse stata liberata dai soccorsi".
Gli stessi ispettori dell'Asl, quindi, non solo hanno confermato l'omessa valutazione nel DVR del rischio isolamento, ma hanno anche rilevato che la misura adottata "di fatto" spontaneamente dagli interessati per far fronte all'emergenza "isolamento" non era stata sufficiente proprio perché mancavano le necessarie indicazioni delle misure da adottare.
Ciò perché il DVR avrebbe dovuto specificamente elencare le dotazioni dei mezzi necessari, dei quali dovevano anche essere specificate le attività per assicurarne la fornitura per far fronte e superare il rischio isolamento o, quanto meno, limitarne le conseguenze dannose. E ciò nonostante che il DVR fosse stato aggiornato nel 2016 e, cioè, subito dopo che nel 2015 si era già verificato l'isolamento dell'hotel con gravi conseguenze come sopra rilevato.
Hanno correttamente sottolineato i Pubblici Ministeri che la responsabilità per carente individuazione e valutazione di tale specifico rischio risultava evidente alla luce del chiaro orientamento della Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha espressamente affermato:
"In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'intero dell'azienda... deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 D.Lvo n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati pe tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori" (Cass.31/5/2017 N. 27295).
Il mancato adempimento è risultato eziologicamente ricollegabile agli eventi lesivi contestati, stante la evidente indispensabilità, ai fini della salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e degli ospiti dell'hotel, della garanzia di idonee "vie di fuga" anche in caso di eventi avversi e calamitosi.
Non v’è chi non veda come la dotazione autonoma di mezzi idonei a consentire il transito sulla strada anche in caso di abbondante nevicata (ad es. gatto delle nevi) o, in mancanza, la previsione di una sospensione/interruzione dell'attività alberghiera in presenza di condizioni metereologiche in grado di rendere impercorribile la strada di accesso e di fuga dall'Hotel, dovevano essere attentamente ponderate e valutate come idonei presidi cautelari per la salvaguardia della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
E’ il desiderio del profitto che ha prevalso sul rispetto della vita.