16 Marzo 2024

Un comportamento avventato del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro nel caso di mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e di mancata informazione del lavoratore

Cass. pen., Sez. IV, Sent., 20/02/2024, n. 7413

Il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi “ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, cosi che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore -Presidente

Dott. VIGNALE Lucia -Relatore

Dott. SERRAO Eugenia -Consigliere

Dott. MICCICHÈ Loredana -Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela -Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a P il (omissis)

avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 31 marzo 2023, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 27 gennaio 2021 nei confronti di A.A., contro la quale avevano proposto appello l'imputata e il Pubblico ministero. La Corte di appello riferisce (pag. 4) che l'appello è stato proposto solo con riferimento alla violazione degli artt. 590, commi 1, 2,3 e 583, comma 1 n. 1, cod. pen. contestata al capo a) e che la sentenza di primo grado è passata in giudicato in relazione alla condanna per la contravvenzione di cui agli artt. 159, comma 2, lett. c) e 138, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 contestata al capo b).

La sentenza di primo grado è stata confermata quanto all'affermazione della penale responsabilità di A.A. - socia e amministratrice unica della “Las Vegas Srl” - per il delitto di cui al capo 3). La Corte di appello, inoltre, ha confermato la scelta operata dal giudice di primo grado di non applicare le attenuanti generiche e non ha ritenuto di dover ridurre la pena, determinata nella misura complessiva di Euro 2.000,00 di multa. È stato accolto, invece, l'appello proposto dal Pubblico ministero e sono stati revocati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, che il giudice di primo grado aveva concesso senza considerare che l'imputata ne aveva già usufruito per due volte in occasione di condanne precedenti.

2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 13 dicembre 2016 a L (CO) in un cantiere aperto dalla “Las Vegas Srl” per la realizzazione di tre villette. A.A. è accusata, quale amministratrice unica della “Las Vegas Srl” con funzioni di datore di lavoro, di aver causato a B.B., dipendente della società con mansioni di carpentiere, lesioni personali. In particolare, secondo i giudici di merito, la A.A. non predispose idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro dei ponteggi apprestati in cantiere sicché, per salirvi, B.B. dovette arrampicarsi sui montanti, scivolò, e cadde all'indietro procurandosi un trauma distorsivo al piede sinistro e una contusione all'arcata dentaria, dalle quali derivarono una malattia e l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni. Secondo i giudici di merito, l'infortunio fu reso possibile dalla violazione dell'art. 138, comma 4, cod. pen. che vieta di salire e scendere dai ponteggi lungo i montanti e impone la predisposizione di idonei sistemi di accesso ai piani.

3. L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del proprio difensore, cui ha conferito mandato ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.

La ricorrente si affida a sei motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

3.1. Col primo, secondo e terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata. Osserva: che l'infortunio si verificò nelle prime ore del mattino; che B.B. si presentò in cantiere fuori dell'orario di lavoro e senza autorizzazione; che, per entrare, tagliò la catena con la quale era stato chiuso il cancello; che salì su un ponteggio in fase di smontaggio il cui uso era interdetto. La difesa sottolinea che B.B. ha sostenuto di essere salito sul ponte per recuperare una tenaglia, ma gli Ufficiali di Polizia giudiziaria intervenuti sul posto hanno riferito di non aver rinvenuto sul ponte attrezzi di lavoro sicché le dichiarazioni dell'infortunato avrebbero dovuto essere sottoposte ad un vaglio di attendibilità particolarmente approfondito. Sostiene, in sintesi, che le concrete modalità dell'infortunio non sono state accertate al di là di ogni ragionevole dubbio e che, in ogni caso, la decisione di salire su un ponte dismesso e in fase di smontaggio arrampicandosi lungo i montanti fu adottata dall'infortunato in autonomia, senza che a datrice di lavoro potesse prevederla ed evitarla.

3.2. Col quarto motivo, la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto ai fini della decisione di elementi decisivi emersi nel corso dell'istruttoria. La Corte territoriale avrebbe ignorato, in particolare, che il lavoratore ha sostenuto di essere andato a recuperare una tenaglia, ma questo attrezzo non fu trovato sul ponteggio dalla polizia giudiziaria intervenuta a seguito dell'infortunio e che la catena con la quale era stato chiuso il cancello di accesso al cantiere era stata tagliata: circostanze idonee a confermare che l'ingresso era avvenuto abusivamente, per ragioni che non riguardavano l'attività lavorativa e indussero l'infortunato ad arrampicarsi su un ponte dismesso.

3.3. Col quinto motivo, la difesa deduce carenza di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.3.4. Col sesto motivo, la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche della quale l'imputata sarebbe meritevole atteso che fu il lavoratore infortunato a prendere l'iniziativa di salire sul ponteggio arrampicandosi sui montanti.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. In data 24 febbraio 2023 il difensore dell'imputata ha depositato memorie di replica insistendo per l'accoglimento.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Va premesso che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la suprema Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

3. Muovendo da queste premesse, si deve subito osservare che la Corte territoriale ha ritenuto decisive ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata le dichiarazioni rese dall'infortunato e dagli ufficiali di Polizia giudiziaria intervenuti in cantiere poco dopo l'incidente e lo ha fatto con argomentazioni complete, scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

Dalle sentenze di primo e secondo grado - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - emerge infatti:

- che B.B. era dipendente della “Las Vegas Srl” con mansioni di carpentiere sicché la sua presenza in cantiere in un normale giorno di lavoro non era certamente imprevedibile;

- che egli ha riferito di essere caduto mentre si arrampicava sul ponte e di aver utilizzato i montanti perché non erano stati previsti sistemi di accesso alternativi;

- che nelle immediate vicinanze del ponteggio fu rinvenuta una delle scarpe indossate da B.B. e sul pianale della sega circolare posta e lato del ponteggio furono rinvenute le piume costituenti l'imbottitura del giubbotto che l'infortunato indossava (e si strappò nella caduta);

- che, come i giudici di merito hanno sottolineato (pag.2 della sentenza di primo grado, pag. 6 della sentenza di appello), ciò costituisce significativo riscontro al racconto dell'infortunato;

- che le dichiarazioni della persona offesa (neppure costituitasi parte civile in giudizio) sono attendibili e coerenti;

- che, secondo quanto riferito dai tecnici della prevenzione intervenuti sul posto, nessun segnale impediva l'accesso al ponteggio e indicava che si trattasse di una struttura in fase di dismissione (pag. 3 della sentenza di primo grado, pag. 6 della sentenza di appello);

- che l'accertata presenza di una sega circolare coperta e non collegata alla rete elettrica prova soltanto il mancato utilizzo di quella sega e non il mancato utilizzo del ponte (pag. 4 della sentenza di primo grado).

4. A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la tesi difensiva secondo la quale il lavoratore si introdusse in cantiere tagliando la catena che chiudeva il cancello d'ingresso, non è stata ignorata dai giudici di merito che l'hanno invece motivatamente disattesa sottolineando che, secondo quanto riferito dagli operanti, nessun anello della catena risultava spezzato (pag. 2 della sentenza di primo grado), sicché “non v'è alcuna prova” della “asserita forzatura del cancello” (pag. 6 della sentenza impugnata). Neppure è stata trascurata la circostanza che sul ponteggio non siano stati rinvenuti attrezzi di lavoro. I giudici di merito infatti - con motivazione non illogica - hanno sottolineato che si tratta di un dettaglio non decisivo ai fini della ricostruzione della vicenda, atteso che B.B. lavorava alle dipendenze della “Las Vegas Srl” con funzioni di carpentiere, non è controverso che fosse tra i lavoratori operanti nel cantiere, l'accesso al ponteggio non era stato impedito e non v'era altro modo per salirvi che quello di arrampicarsi lungo i montanti.

Così argomentando, i giudici di merito hanno anche coerentemente escluso che il comportamento dell'infortunato possa essere considerato abnorme. Come noto, infatti, per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russello, Rv. 220651). A questo proposito, la giurisprudenza più recente ha opportunamente sottolineato che “in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Ponendosi in questa prospettiva, si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi “ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, cosi che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato)” (Sez. 4, n. 27871 del 2.0/03/2019, Simeone, Rv.276242). Nel caso in esame, non avendo inibito in alcun modo l'uso di un ponteggio sul quale era possibile salire solo utilizzando i montanti, l'imputata datrice di lavoro omise di adottare le cautele necessarie a evitare che ciò potesse avvenire.

5. Per quanto esposto, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputata, le sentenze di primo e secondo grado hanno fornito una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Hanno fatto, inoltre, corretta applicazione del d.lgs. n. 81/08 che, all'art. 138, comma 4, vieta di tenere in uso ponteggi per salire sui quali sia necessario arrampicarsi lungo i montanti come, in concreto, B.B. fu costretto a fare. Ne consegue che la decisione assunta non è censurabile né sotto il profilo dell'identificazione del rischio concretizzatosi - esattamente quello che la norma cautelare violata mirava ad evitare (l'infortunato scivolò mentre saliva sul ponte usando i montanti) - né per quanto riguarda le regole cautelari applicabili. Neppure è censurabile, perché coerente con le emergenze istruttorie, l'identificazione della condotta alternativa doverosa, individuata dalle sentenze di merito nella realizzazione di un ponteggio munito di regolari scale di accesso o, in alternativa, nella predisposizione di apposta segnaletica volta ad inibirne l'uso (pag. 5 della sentenza impugnata).

6. Col quinto motivo, la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Il motivo non era stato proposto in sede di gravame ed è pertanto inammissibile. Come noto, infatti, dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., discende che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Tale regola trova la propria ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).7. Non ha alcun pregio il sesto motivo, col quale la difesa deduce difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.

Tale scelta è stata infatti non illogicamente motivata sulla constatazione che nel cantiere erano state riscontrate già in precedenza violazioni di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non tempestivamente eliminate. A ciò deve aggiungersi che, come la sentenza impugnata sottolinea, la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche (come peraltro la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.) è stata motivata con esclusivo riferimento a circostanze (l'abusivo ingresso in cantiere e la conseguente abnormità del comportamento del lavoratore) che la difesa ha affermato essere sussistenti, ma l'istruttoria dibattimentale non ha confermato. È doveroso allora ricordare che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 1990, Amarante, Rv. 182959).

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, dispone che, in caso di riproduzione della sentenza, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Conclusione

Cosi deciso il 30 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2024.

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