23 Settembre 2022

Lo stato di ebbrezza non esclude la responsabilità del datore di lavoro

Cass. pen., Sez.IV, Sent., 13/09/2022 n. 33567

Del pari è stato correttamente valutato che lo stato di ebbrezza, anche ove provato, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro trattandosi comunque di evento riconducibile all'area di rischio governata dal datore di lavoro. Ed invero, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio occorso. (Fattispecie in cui il lavoratore si trovava in condizioni di ubriachezza) (Sez. 4, n. 38129 del 13.6.2013, De Luca, Rv. 256417).

Area Stampa

11 Marzo 2025

La responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il presente articolo esamina il ruolo e le responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nei cantieri edili italiani, alla luce anche della recente sentenza della Cassazione Penale n. 6272/2025. La figura del CSE, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, rappresenta un elemento fondamentale nell'architettura della sicurezza nei cantieri. Il testo analizza i requisiti formativi e professionali necessari per ricoprire tale incarico, nonché i casi in cui la nomina del CSE risulta obbligatoria, ossia quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente. Vengono approfonditi i compiti specifici del CSE, che comprendono la verifica dell'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il coordinamento delle attività delle imprese esecutrici, l'aggiornamento della documentazione di sicurezza e la segnalazione di eventuali inosservanze. L'articolo delinea le diverse forme di responsabilità - civile, penale e amministrativa - che gravano sul CSE. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che, sebbene non sussista un obbligo di vigilanza continua in cantiere, il CSE è tenuto a una "alta vigilanza" e deve intervenire tempestivamente in caso di irregolarità o pericoli. Particolare rilievo viene dato alla recente sentenza della Cassazione, che ha confermato la responsabilità del CSE anche in assenza di rischi interferenziali, ribadendo l'obbligo di valutare i pericoli concreti presenti nel cantiere e di intervenire mediante l'aggiornamento del PSC. Il testo si conclude con l'indicazione degli strumenti di tutela per il CSE: un'adeguata polizza assicurativa, una rigorosa documentazione dell'attività svolta e un efficace coordinamento con le altre figure della sicurezza.
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