Cass. pen., Sez.IV, Sent., 13/09/2022 n. 33567
Del pari è stato correttamente valutato che lo stato di ebbrezza, anche ove provato, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro trattandosi comunque di evento riconducibile all'area di rischio governata dal datore di lavoro. Ed invero, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio occorso. (Fattispecie in cui il lavoratore si trovava in condizioni di ubriachezza) (Sez. 4, n. 38129 del 13.6.2013, De Luca, Rv. 256417).