25 Giugno 2022

L'imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro se questi non ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza

Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 6/5/2022 n. 18059

Per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russiello, Rv. 220651). Non si configura un rischio «eccentrico», concretato dall'imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio, in caso di assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321).

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