Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 12/07/2022, n. 22023
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13; nell'ambito del risarcimento preteso nei confronti del datore di lavoro (che copre come detto l'intero danno biologico, compresi gli altri pregiudizi che tale nozione compongono) va, come detto, scomputata la quota INAIL.