9 Luglio 2022

La violazione del lavoratore degli obblighi su di lui ricadenti rileva solo allorquando il datore di lavoro abbia assolto quelli su di lui gravanti

Cass. Pen., Sez. 4, Sent. 20/04/2022 n. 15157

La più recente giurisprudenza di legittimità, abbandonando il criterio dell'imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento ha sostenuto che affinché "la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia". In questo caso, come ben sottolineato dalla Corte territoriale, il comportamento tenuto dal lavoratore non eccedeva dalle mansioni assegnategli, né attivava un rischio esorbitante rispetto alla sfera governata dal datore di lavoro, che ha mancato di approntare tutele adeguate ad evitare proprio il rischio concretizzatosi nell'evento lesivo, che lui era chiamato ad impedire.

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