Cass. pen., Sez. IV, Sent., 15/09/2022, n. 33976
Le Sezioni Unite hanno infatti al riguardo affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit., si vedano sul punto, ex plurimis, Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, dep. 2022, Impreglio s.p.a.; Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 280777; Sez. 4, n. 29584 del 22/09/2020, F.lli Cambria s.p.a., Rv. 279660; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv 274320).
Quanto, poi, ai criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente, l'interesse o il vantaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente concluso in termini di alternatività e di loro possibile concorrenza.