2 Aprile 2022

La responsabilità dei vertici dell'azienda nella società di capitali in assenza di deleghe.

Cass. pen., Sez. IV, Sent., 19/01/2022, n. 2157

Nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni; con la precisazione che nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 c.c. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorchè abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti (Sez. 3, n. 12370 del 09/03/2005, Rv. 231076 - 01). Nella specie, come già detto innanzi, i giudici di merito hanno constatato l'assenza di deleghe di attribuzioni di poteri inerenti agli obblighi prevenzionistici nei confronti di un soggetto specifico, per cui tali obblighi incombevano su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

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11 Marzo 2025

La responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il presente articolo esamina il ruolo e le responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nei cantieri edili italiani, alla luce anche della recente sentenza della Cassazione Penale n. 6272/2025. La figura del CSE, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, rappresenta un elemento fondamentale nell'architettura della sicurezza nei cantieri. Il testo analizza i requisiti formativi e professionali necessari per ricoprire tale incarico, nonché i casi in cui la nomina del CSE risulta obbligatoria, ossia quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente. Vengono approfonditi i compiti specifici del CSE, che comprendono la verifica dell'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il coordinamento delle attività delle imprese esecutrici, l'aggiornamento della documentazione di sicurezza e la segnalazione di eventuali inosservanze. L'articolo delinea le diverse forme di responsabilità - civile, penale e amministrativa - che gravano sul CSE. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che, sebbene non sussista un obbligo di vigilanza continua in cantiere, il CSE è tenuto a una "alta vigilanza" e deve intervenire tempestivamente in caso di irregolarità o pericoli. Particolare rilievo viene dato alla recente sentenza della Cassazione, che ha confermato la responsabilità del CSE anche in assenza di rischi interferenziali, ribadendo l'obbligo di valutare i pericoli concreti presenti nel cantiere e di intervenire mediante l'aggiornamento del PSC. Il testo si conclude con l'indicazione degli strumenti di tutela per il CSE: un'adeguata polizza assicurativa, una rigorosa documentazione dell'attività svolta e un efficace coordinamento con le altre figure della sicurezza.
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