Cass. pen., Sez. IV, Sent., 19/01/2022, n. 2157
Nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni; con la precisazione che nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 c.c. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorchè abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti (Sez. 3, n. 12370 del 09/03/2005, Rv. 231076 - 01). Nella specie, come già detto innanzi, i giudici di merito hanno constatato l'assenza di deleghe di attribuzioni di poteri inerenti agli obblighi prevenzionistici nei confronti di un soggetto specifico, per cui tali obblighi incombevano su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.