3 Aprile 2022

La responsabilità che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 02/02/2022, n. 3167

La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, quando non siano rinvenibili norme specifiche, discende pur sempre dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (così, tra le più recenti, Cass. n. 22710 del 2015)

Copyright © 2022 Avvocato Infortunio Lavoro
Powered by BeOnline Agency
crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram