Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 17/01/2022, n. 1269
La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell' art. 2087 cod. civ., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal lavoratore per l'infortunio occorsogli rilevando che la condotta imprudente di quest'ultimo non era comunque sufficiente ad escludere la responsabilità datoriale; in particolare, la corte territoriale aveva nella circostanza omesso di indicare il rischio specifico esistente ed i concreti fattori di pericolo atti a differenziare la situazione lavorativa in cui si trovava ad operare il lavoratore rispetto al generico rischio cui va incontro qualunque individuo, trascurando in tal modo di individuare la "nocività" dell'ambiente lavorativo, tale da esigere l'apprestamento di misure appropriate alla situazione, nonché l'eventuale violazione degli obblighi di protezione posti in capo al datore di lavoro).