18 Gennaio 2022

La negligenza, l’imprudenza o l’imperizia del lavoratore

La negligenza, l’imprudenza o l’imperizia del lavoratore non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.

Il titolare della posizione di garanzia è tenuto ad evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale negligenza, imprudenza o imperizia di terzi o dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa il principio di affidamento, assumendo che il comportamento imprudente o negligente del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia.

Così una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. 4°, 16/11/2021 n. 45596).

La tutela del lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza o imperizia

E’ utile riportare, dalla vasta casistica in materia e sempre in tema di negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, una recente pronuncia (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 02-02-2021, n. 3942) che così puntualizza:

“Va a tal fine ribadito il principio, affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia;

(negli stessi termini vds. anche Sez. 4,n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 - dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247)”.

Ne consegue che la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. (cfr. post 26.7.2021).

La Suprema Corte (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 24-06-2019, n. 27787) ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltreché nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.

Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che, per negligenza, imprudenza o imperizia, abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Cass. pen. Sez. IV, 02-02-2005, n. 3455).

E’ questo il caso di un infortunio mortale avvenuto nel tentativo di sbloccare una pressa utilizzata per l'assemblaggio dei componenti dei fanali per auto. La capo reparto, mentre si trovava nella parte anteriore della macchina, con il capo nella zona di pericolo (ricompresa tra il punzone della pressa e la base dello stampo), rimaneva con la testa schiacciata dal movimento del piatto superiore in discesa verso la base, causato dal maldestro tentativo di ripristino del funzionamento della macchina posto in essere dal datore di lavoro, premendo il pulsante di azionamento manuale della pressa posto sul lato posteriore della stessa.

Il concorso di colpa del lavoratore

In tema di infortuni sul lavoro non è configurabile il concorso di colpa del lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, allorquando le disposizioni di sicurezza dettate dal datore di lavoro e non rispettate dal dipendente siano di per sé illegali e contrarie ad ogni regola di prudenza (Cass. Pen, Sent., Sez. 4, n. 36227 del 26/03/2014, relativa a fattispecie di lesioni personali patite da un operaio a cui il datore di lavoro faceva effettuare attività di pulizia dei rulli di un macchinario, con gli organi in movimento, pur indicandogli alcune cautele da osservare).

Così nel caso in cui le cautele previste dal documento di valutazione dei rischi per scongiurare infortuni vengano sostanzialmente ignorate - non si può certo pretendere di ravvisare la colpa del lavoratore per imprudenza nel non avere questi osservato misure di sicurezza che avrebbe dovuto conoscere in forza dell’esperienza, ma che il datore di lavoro nei fatti non applicava e di cui neppure raccomandava o esigeva il rispetto.

Il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, non esime il datore di lavoro dagli obblighi di prevenzione e salvaguardia che la legge gli impone. Il che significherebbe, come recita la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. IV, Sent. 27-10-2021, n. 38422) cancellare tutte le tutele normative rivolte alla tutela della salute dei lavoratori, rimettendo la loro sicurezza alla loro esperienza, obiettivo certamente contrario a tutta la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, che non distingue fra lavoratore inesperto ed esperto, né potrebbe farlo, se non a costo di violare il principio costituzionale di eguaglianza.

Ribadisce la Corte Suprema (Cass. pen. Sez. III, Sent.,14-10-2021, n. 37383) che, ove non si tratti di comportamento del tutto imprevedibile e opinabile tale, dunque, da presentare i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all’evento per negligenza, imprudenza o imperizia, atteso che se fossero state adottate quelle cautele il rischio del comportamento del lavoratore sarebbe venuto meno.

La negligenza, l'imprudenza o l'imperizia del lavoratore per carenza di formazione e informazione

Ancor più eclatante è la Suprema Corte in diversa pronuncia (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 15-02-2021, n. 5776), peraltro acclarando il granitico orientamento in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

Né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, in tema di riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018).

Del resto, è chiaro il dettato normativo dell’art. 18 T.U. D.Lgs 81/2008 che recita: Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:… l)  adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37.

Ribadendo il concetto di “rischio eccentrico” altra recente pronuncia (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 25-06-2019, n. 27871) ha puntualizzato che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza imprudenza o imperizia del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

E questo in un caso di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel POS e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato.

E così ancora i supremi giudici (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 05-04-2018, n. 15186) che nel ribadire che è preciso compito del datore di lavoro, provvedere all'adeguata formazione del lavoratore, all'adeguata predisposizione di protezioni ed alla vigilanza non possa trovare applicazione il c.d. principio di autoresponsabilità del lavoratore “difettando il necessario presupposto del completo adempimento, da parte del datore di lavoro, di ogni suo obbligo nascente dalla posizione di garanzia nei confronti del lavoratore.

Solo quindi nel caso di un comportamento doloso da parte del dipendente, ovvero di tanto evidente quanto macroscopica imprudenza, sarà ipotizzabile l’interruzione del nesso di causalità psicologica secondo la formula di cui all’art. 41, comma 2, cod. pen.” (Cass. Pen., sent. n. 10598 del 8.10.1988, sez. IV).

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