Infortunio sul Lavoro, Risarcimento

L’infortunio sul lavoro può verificarsi per pura fatalità, anche quando il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure richieste dalla normativa che tutela la salute e la sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro.

Può verificarsi – altresì – per colpa esclusiva del lavoratore che abbia usato impropriamente uno strumento di lavoro o per sua distrazione o imprudenza.

In questi casi, l’INAIL riconosce comunque all’infortunato:
- un indennizzo per il danno biologico subito, in caso di invalidità accertata superiore al 6%
- nei casi più gravi (invalidità superiore al 16%), anche le conseguenze patrimoniali per ridotta capacità reddituale, sotto forma di rendita mensile.

Il principio generale che governa la materia è che il datore di lavoro ha l’obbligo sempre e comunque di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori: sia dotandoli di misure di sicurezza corrette, sia impartendo loro un’adeguata formazione professionale.

Infortunio sul lavoro Risarcimento: quando si ha diritto?

Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro sia avvenuto per colpa del datore di lavoro, perché non ha osservato le norme sulla sicurezza o perché non ha adeguatamente vigilato sul rispetto delle misure protettive da parte dei dipendenti, oppure non ha assolto l’obbligo di formare il lavoratore, o comunque in tutti i casi in cui il datore di lavoro non riesca a fornire la prova liberatoria d’avere tenuto una condotta diligente, il lavoratore infortunato, oltre alla copertura assicurativa INAIL, potrà chiedere al datore di lavoro il risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali (c.d. danno differenziale).

In caso di infortunio mortale i prossimi congiunti possono far valere i danni subiti iure proprio come responsabilità extra contrattuale non essendo parti del rapporto di lavoro.

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Testo unico sulla sicurezza: obblighi e sanzioni

Gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, e volti a garantire l’incolumità fisica dei lavoratori, sono contenuti in primo luogo nel D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, emanato in attuazione dell’art. 1 L. 03/08/2007, n. 123).

A questo testo si affianca un nutrito numero di leggi speciali che disciplinano singole attività lavorative (miniere, pesca, smaltimento dei rifiuti, settore alimentare ecc.), così numerose che sarebbe impossibile qui enumerarle tutte.

Sia gli obblighi in materia di sicurezza imposti al datore di lavoro dal Testo Unico n. 81/2008; sia quelli impostigli da leggi speciali, trovano una norma di raccordo e chiusura nella previsione di cui all’ art. 2087 c.c., che stabilisce:

“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Questa previsione sta a significare che, anche in assenza di indicazioni ad hoc contenute nel Testo Unico o nelle leggi speciali, è sempre obbligo del datore di lavoro adottare ogni misura di sicurezza, ogni cautela, ogni dispositivo, ogni accorgimento, che, secondo le specificità del singolo lavoratore e lo stato della tecnica, appaiano necessarie od utili a garantire l’incolumità del lavoratore.

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Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 disciplinano infatti tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che il datore di lavoro deve adottare nei confronti dei propri dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto.

Nel fare questo, il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori, eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi a cui sono esposti.

Anche sui dirigenti e preposti gravano una serie di obblighi. Essi infatti, oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono:

- informare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti
- insegnare loro le norme fondamentali di prevenzione
- addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione

Su questo piano, il datore di lavoro ha altresì l’obbligo di mettere il lavoratore nelle condizioni di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la sua salute ed integrità e, parimenti, vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche.

In caso di inadempienze, il Testo Unico sulla sicurezza, con le  modifiche apportate dalla L. 17/12/2021 n. 215, prevede:
- per i preposti pene detentive con l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 491 a 1.474 euro come stabilito dall'art. 56, lett. a) T.U. 81/2008;
- per i dirigenti e per il datore di lavoro, sanzioni molto più severe in ragione del ruolo e delle responsabilità previste a loro carico come stabilito dall'art. 55 T.U.(sia di tipo detentivo fino ad un massimo di otto mesi che di tipo economico fino ad un massimo di € 6.600).

In generale, sono sanzioni che possono attenere alla non conformità dei luoghi di lavoro, alla mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica o alla errata o incompleta valutazione dei diversi tipi di rischio, alla mancata formazione ed informazione del personale che con la L. 17/12/2021 n.215  è divenuta obbligatoria anche per i dirigenti e datori di lavoro.

Sono previste altresì sanzioni di tipo amministrativo, sia pecuniario che interdittivo, che colpiscono sia soggetti individuali che enti.

Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, va assolutamente menzionato un importante compito che spetta al datore di lavoro:
la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In base ad essa, viene poi redatto il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate all’interno dell’azienda per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La sua mancata o incompleta elaborazione comporta sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di € 15.000 di ammenda al datore di lavoro e pene detentive fino a otto mesi.

Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Infortunio mortale sul lavoro: risarcimento danni e indennizzo

Per il caso di morte dell’assicurato per infortunio sul lavoro è in vigore l’art. 85 T.U. INAIL che riconosce l’erogazione di una rendita ai prossimi congiunti, individuati primariamente nel coniuge e nei figli e, in assenza di questi, negli ascendenti e poi ancora nei fratelli.

Rimane salva la possibilità per i congiunti di ottenere, sempre iure proprio:
– il risarcimento del maggior danno patrimoniale “differenziale”;
– il risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa della perdita del rapporto parentale, non compreso tra le voci di indennizzo riconosciute dell’INAIL

I prossimi congiunti acquisiranno iure hereditario i diritti risarcitori eventualmente maturati dal lavoratore mentre era in vita.

Per approfondire questo argomento leggi l’articolo Infortunio mortale sul lavoro.

Infortunio sul Lavoro Risarcimento: Come ottenere il risarcimento del danno?

Per ottenere il risarcimento del danno, il lavoratore deve dimostrare:

- il fatto costituente l’inadempimento, e cioè la nocività o pericolosità dell’ambiente di lavoro

- di aver subito un danno in seguito all’infortunio ed il suo ammontare

- il nesso causale tra l’inadempimento ed il danno

Non dovrà, invece, il lavoratore provare la colpa del datore, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.

Il datore di lavoro può essere esonerato dal pagare il risarcimento del danno solo se riesce a dimostrare:

- di aver rispettato tutti gli obblighi di sicurezza previsti per legge a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- di aver fatto tutto quello che poteva per evitare il verificarsi dell’infortunio e quindi del danno, fornendo la prova liberatoria che il danno dipende da una causa a lui non imputabile

Il “danno differenziale” (quello maggiore rispetto a quello indennizzato o indennizzabile dall’INAIL, ovvero quello che esula dalla copertura assicurativa INAIL (c.d. danni complementari) rappresenta una importantissima voce di danno che comprende il risarcimento totale di vari tipi di danni:

- danno biologico temporaneo;
- danno biologico in franchigia (fino a 5%);
- danno patrimoniale in franchigia (fino al 5 %);
- danno morale o da sofferenza soggettiva interiore;
- danno tanatologico o da morta iure proprio e iure successionis;
- personalizzazione del danno;
- il danno patrimoniale differenziale che può verificarsi quando la contrazione del reddito è in concreto quantitativamente maggiore dell’indennizzo ricevuto o altresì la perita di chance che, per un lavoratore colpito da infortunio, può riferirsi, ad esempio, ad una progressione economica o ad una soluzione lavorativa più favorevole

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Infortunio grave o gravissimo sul lavoro: responsabilità penale

Le lesioni subite dal lavoratore infortunato, se imputabili ad una condotta colposa (per negligenza, imperizia, etc.) del datore di lavoro, sono punibili anche in sede penale ai sensi dell’art. 590 c.p..

L’esonero di responsabilità del datore di lavoro non opera in tutti i casi in cui l’infortunio sia dipeso da un fatto astrattamente configurabile quale reato, sebbene tale reato non sia stato mai accertato in sede penale.

In tale ultimo caso, spetterà al giudice civile investito vuoi dell’azione risarcitoria proposta dall’infortunato, vuoi dell’azione di regresso proposta dall’INAIL, accertare incidenter tantum la responsabilità del datore di lavoro.

E infatti, se vi è stato un infortunio, vi saranno di norma delle lesioni, e le lesioni colpose costituiscono una fattispecie di reato.
Pertanto il giudice civile, investito d’una domanda di risarcimento proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro:

- ravviserà sempre l’elemento oggettivo del reato, perché vi saranno lesioni;
- riterrà poi sussistente l’elemento soggettivo (colpa) in via presuntiva, in tutti i casi in cui il datore non riesca a fornire la prova liberatoria d’avere tenuto una condotta diligente.

A questo proposito si evidenzia che, con il D.Lgs. 231/2001, è stata introdotta una forma di responsabilità “amministrativa” che colpisce direttamente enti e società per i reati commessi, da parte di dipendenti e collaboratori ovvero dai propri amministratori e manager, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, è opportuno ricordare che la Legge 123/2007 ha introdotto all’art. 25-septies, tra i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, anche il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati a loro volta definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

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Tutti i casi di infortuni gravi o gravissimi, con prognosi superiore ai 40 giorni lavorativi, vengono segnalati direttamente dall’INAIL o dalla Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica, che procederà poi d’ufficio per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime, senza necessità alcuna di querela da parte dell’infortunato.

Nei casi di morte per infortunio del lavoratore la Procura della Repubblica avvierà, invece, un’indagine per omicidio colposo.

Gli illeciti amministrativi dipendenti da reato comportano anche sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive (come ad esempio interdizione dall’esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto contrarre con la P.A.), confisca e pubblicazione della sentenza.
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