Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 disciplinano infatti tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che il datore di lavoro deve adottare nei confronti dei propri dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto.
Nel fare questo, il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori, eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi a cui sono esposti.
Anche sui dirigenti e preposti gravano una serie di obblighi. Essi infatti, oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono:
- informare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti
- insegnare loro le norme fondamentali di prevenzione
- addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione
Su questo piano, il datore di lavoro ha altresì l’obbligo di mettere il lavoratore nelle condizioni di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la sua salute ed integrità e, parimenti, vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche.
In caso di inadempienze, il Testo Unico sulla sicurezza, con le modifiche apportate dalla L. 17/12/2021 n. 215, prevede:
- per i preposti pene detentive con l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 491 a 1.474 euro come stabilito dall'art. 56, lett. a) T.U. 81/2008;
- per i dirigenti e per il datore di lavoro, sanzioni molto più severe in ragione del ruolo e delle responsabilità previste a loro carico come stabilito dall'art. 55 T.U.(sia di tipo detentivo fino ad un massimo di otto mesi che di tipo economico fino ad un massimo di € 6.600).
In generale, sono sanzioni che possono attenere alla non conformità dei luoghi di lavoro, alla mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica o alla errata o incompleta valutazione dei diversi tipi di rischio, alla mancata formazione ed informazione del personale che con la L. 17/12/2021 n.215 è divenuta obbligatoria anche per i dirigenti e datori di lavoro.
Sono previste altresì sanzioni di tipo amministrativo, sia pecuniario che interdittivo, che colpiscono sia soggetti individuali che enti.
Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, va assolutamente menzionato un importante compito che spetta al datore di lavoro:
la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In base ad essa, viene poi redatto il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate all’interno dell’azienda per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La sua mancata o incompleta elaborazione comporta sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di € 15.000 di ammenda al datore di lavoro e pene detentive fino a otto mesi.
Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Per ottenere il risarcimento del danno, il lavoratore deve dimostrare:
- il fatto costituente l’inadempimento, e cioè la nocività o pericolosità dell’ambiente di lavoro
- di aver subito un danno in seguito all’infortunio ed il suo ammontare
- il nesso causale tra l’inadempimento ed il danno
Non dovrà, invece, il lavoratore provare la colpa del datore, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.
Il datore di lavoro può essere esonerato dal pagare il risarcimento del danno solo se riesce a dimostrare:
- di aver rispettato tutti gli obblighi di sicurezza previsti per legge a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- di aver fatto tutto quello che poteva per evitare il verificarsi dell’infortunio e quindi del danno, fornendo la prova liberatoria che il danno dipende da una causa a lui non imputabile
Il “danno differenziale” (quello maggiore rispetto a quello indennizzato o indennizzabile dall’INAIL, ovvero quello che esula dalla copertura assicurativa INAIL (c.d. danni complementari) rappresenta una importantissima voce di danno che comprende il risarcimento totale di vari tipi di danni:
- danno biologico temporaneo;
- danno biologico in franchigia (fino a 5%);
- danno patrimoniale in franchigia (fino al 5 %);
- danno morale o da sofferenza soggettiva interiore;
- danno tanatologico o da morta iure proprio e iure successionis;
- personalizzazione del danno;
- il danno patrimoniale differenziale che può verificarsi quando la contrazione del reddito è in concreto quantitativamente maggiore dell’indennizzo ricevuto o altresì la perita di chance che, per un lavoratore colpito da infortunio, può riferirsi, ad esempio, ad una progressione economica o ad una soluzione lavorativa più favorevole