Denuncia Infortunio sul Lavoro

Il verificarsi di un infortunio sul lavoro fa scattare a carico del datore di lavoro una serie di obblighi da rispettare per legge, pena l’erogazione di sanzioni amministrative.

Tra questi, vi è innanzitutto l’obbligo di denuncia dell’Infortunio sul lavoro e della sua comunicazione.

Vediamo nel dettaglio, a seconda della gravità dell’infortunio e della prognosi che ne deriva, quando il datore di lavoro deve effettuare la sola comunicazione di infortunio o una vera e propria denuncia dell’Infortunio sul lavoro.

Quando fare la comunicazione di infortunio

La sola comunicazione di infortunio va fatta quando l’evento nefasto ha cagionato al lavoratore una prognosi ed una conseguente assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’infortunio e solo per gli infortuni occorsi dal 12 0ttobre 2017) o prolungata fino a 3 giorni.

Questo obbligo di comunicazione, previsto dall’art.18 – comma 1 – lettera R del Testo Unico sulla sicurezza, risponde unicamente alle finalità statistiche e informative del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (cosiddetto SINP).

Si tratta, infatti, di infortuni il cui indennizzo è interamente a carico del datore di lavoro in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non scatta l’intervento dell’INAIL.

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Quando fare la Denuncia di Infortunio sul Lavoro

La denuncia d’infortunio va fatta quando l’evento nefasto ha cagionato al lavoratore una prognosi ed una conseguente assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (oltre quello dell’infortunio).

Questo adempimento, a differenza della comunicazione, è necessario per beneficiare della copertura
assicurativa e dell’indennizzo INAIL ed assolve anche l’obbligo di comunicazione precedente.

Tempi e modalità di trasmissione

Il datore di lavoro deve trasmettere esclusivamente in via telematica all’INAIL, e per il suo tramite, al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro):

La comunicazione di infortunio entro 48 ore dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico inviato all’INAIL direttamente dal medico/struttura di pronto soccorso
- La denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione degli estremi del certificato medico, compilando l’apposito modulo facilmente reperibile sul sito dell’INAIL, termine questo che si riduce a 24 ore dall’evento in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte

In caso di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (escluso quello dell’evento), il datore di lavoro deve inviare copia della denuncia/comunicazione anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di comunicazione o di denuncia di infortunio, il lavoratore – munito di copia del certificato medico – può informare direttamente la sede INAIL competente.

A partire dal 22 marzo 2016, inoltre, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di trasmettere per via telematica il certificato medico all’INAIL in quanto, tale obbligo, è posto a carico dei medici o delle strutture sanitarie che rilevano l'infortunio o la malattia professionale.

Cosa succede in caso di omessa o ritardata denuncia/comunicazione di Infortunio sul Lavoro:


Dal 12 ottobre 2017, per gli infortuni sul lavoro superiori a tre giorni, va tenuto conto anche dell’art 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008 e della conseguente sanzione, prevista dall’art. 55, comma 5, lettera g) dello stesso decreto, che va da € 1.228,50 a € 5.528,28, la cui applicazione esclude la sanzione dell’art. 53 sopra indicato.

Se l’infortunio riguarda un lavoratore autonomo dei settori artigianato o agricoltura, non è prevista alcuna sanzione amministrativa in caso di omessa o ritardata denuncia, ma vi è la perdita del diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.
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Se vuoi approfondire altri argomenti leggi anche gli articoli Infortunio sul Lavoro Risarcimento e Infortunio mortale sul lavoro.
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