Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 21/12/2024, n. 33783
Ogni infortunio occorso durante lo spostamento casa/lavoro - sia lo spostamento che sia funzionale all'inizio e alla cessazione del turno lavorativo (che può dirsi necessitato) sia quello compiuto dal lavoratore per libera scelta, durante pause e riposi - deve ritenersi compreso nella copertura Inail di cui all'art. 2, terzo comma del D.P.R. n. 1124/65, a prescindere da ogni considerazione circa la strumentalità del percorso compiuto rispetto all'attività lavorativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere
Dott. SOLAINI Luca - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 5012-2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II n. 13, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ISIDE B. STORACE; - ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 404/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/10/2017 R.G.N. 203/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONÀ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato EMILIA FAVATA.
R.G. 5012/18
Svolgimento del processo
Con sentenza del 6.10.2017 n. 404, la Corte d'Appello di Genova respingeva il gravame di A.A., avverso la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva rigettato la domanda di quest'ultimo nei confronti dell'Inail, volta a ottenere il riconoscimento di un infortunio in itinere, con conseguente diritto ad essere indennizzato dall'Inail, nell'evento occorsogli il 26.12.2012, mentre ritornava al lavoro con il proprio scooter da casa, ove si era recato durante una "pausa libera" (non deputata alla consumazione del pasto).
Il Tribunale ha ritenuto che correttamente l'Inail non avesse riconosciuto la copertura assicurativa, trattandosi di un infortunio verificatosi a causa di un'arbitraria decisione del lavoratore di fare ritorno a casa in scooter, nell'ora di pausa, a turno lavorativo non concluso, con ciò interrompendo la necessaria connessione causale tra l'incidente stradale e il lavoro.
La Corte d'Appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado, precisando che non si ricadeva in nessuna delle ipotesi tipiche indennizzabili di incidenti sulla strada, occorsi al lavoratore durante il percorso tra il luogo di lavoro e il luogo di consumazione dei pasti principali, in assenza di un servizio di mensa aziendale, perché il lavoratore si era infortunato nel tragitto casa-lavoro avvenuto durante la cd. sosta libera (mancando quella necessaria correlazione con l'attività lavorativa in presenza della quale il legislatore ha inteso estendere la tutela a carico della collettività); infatti, se pure era legittimo l'allontanamento del lavoratore, tuttavia non era necessitato il suo rientro a casa.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, A.A. propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l'Inail resiste con controricorso, anch'esso illustrato da memoria.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento del ricorso.
Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell' art. 12 del D.Lgs. n. 38/00, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'Appello aveva erroneamente escluso l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso al ricorrente, in quanto fattispecie a suo dire non riconducibile ad alcuna delle ipotesi, definite "tassative" di cui alla norma in rubrica, in quanto la Corte del merito, pur avendo escluso che la condotta del lavoratore potesse configurare un'ipotesi di cd. rischio elettivo, ha ritenuto che l'esposizione al rischio della strada durante una sosta del turno di lavoro non sarebbe mai stata indennizzabile, ad eccezione del caso della cd. pausa pranzo, in assenza di servizio di mensa aziendale.
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 , va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento" (Cass. n. 5814/22, cfr. Cass. n. 18659/20, secondo cui, la tutela assicurativa che copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro è operativa anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali che, quale fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa ontologicamente non differente dalle pause o dai riposi, da cui si differenzia soltanto per il carattere occasionale ed eventuale, a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità tipico degli altri, non recide il rapporto finalistico con l'attività lavorativa, né concretizza una ipotesi di rischio cd. elettivo).
Deve, pertanto, concludersi che ogni infortunio occorso durante lo spostamento casa/lavoro - sia lo spostamento che sia funzionale all'inizio e alla cessazione del turno lavorativo (che può dirsi necessitato) sia quello compiuto dal lavoratore per libera scelta, durante pause e riposi - deve ritenersi compreso nella copertura Inail di cui all'art. 2, terzo comma del D.P.R. n. 1124/65, a prescindere da ogni considerazione circa la strumentalità del percorso compiuto rispetto all'attività lavorativa.
In accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Genova, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il motivo di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2024.