9 Luglio 2022

Il privato non può essere ritenuto datore di lavoro in carenza di una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui

Cass. pen., Sez. IV, Sent., 14/06/2022, n. 23109

 Il privato, il quale ha affidato l'esecuzione di alcune opere ad un lavoratore, non può essere ritenuto datore di lavoro, come definito dal D.Lgs. n.81 del 2008, art. 2, in quanto mancano i presupposti dell'attività e della sua organizzazione (indubbio essendo che, in un'abitazione privata, non si producono beni nè si erogano servizi) e dei connessi poteri decisionali: ne consegue, quindi, che, con riguardo a detta figura, non trova applicazione l'invocato D.Lgs. n.81 del 2008, art. 26.

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