Cass. pen., Sez. IV, Sent., 14/06/2022, n. 23109
Il privato, il quale ha affidato l'esecuzione di alcune opere ad un lavoratore, non può essere ritenuto datore di lavoro, come definito dal D.Lgs. n.81 del 2008, art. 2, in quanto mancano i presupposti dell'attività e della sua organizzazione (indubbio essendo che, in un'abitazione privata, non si producono beni nè si erogano servizi) e dei connessi poteri decisionali: ne consegue, quindi, che, con riguardo a detta figura, non trova applicazione l'invocato D.Lgs. n.81 del 2008, art. 26.