Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, più comunemente DUVRI, viene definito dall’art. 26 D.Lgs 81/2008 che regolamenta gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Nei casi in cui un lavoratore svolga la propria mansione in un cantiere all'interno del quale stanno operando lavoratori di diverse imprese si presenta appunto il caso di un rischio da interferenze per il quale vige l'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
La ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro e far sì che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi derivanti da tale compresenza, elaborando il DUVRI e così attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa.
Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza deve essere redatto dal datore di lavoro committente, come indicato dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il quale è responsabile della collaborazione e del coordinamento tra le imprese appaltatrici; egli individua tutte le misure preventive e protettive da adottare per eliminare o, nel caso in cui non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi ida interferenze sul luogo di lavoro.
La redazione del DUVRI, quindi, è una responsabilità del committente, sia nel caso si tratti di un privato che di un ente pubblico e, una volta redatto, deve essere consegnato alla ditta appaltatrice che è tenuta ad esaminare e prendere atto dei rischi individuati alfine di riconsegnarlo al committente con il proprio visto di accettazione.
La mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza rende nullo il contratto d’appalto.
Il primo comma dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che il datore di lavoro committente, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
- verifichi l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
- acquisisca il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Dopo la redazione - che precisiamo può essere delegabile a terzi, quindi, in caso di delega l'eventuale Dirigente per la Sicurezza può redigerlo e apporre la sua firma - il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si allega al contratto di appalto o di opera e va aggiornato secondo lo stato di avanzamento dei lavori.
Il comma 3 bis dell’art. 26 T.U. 81/2008 stabilisce i casi in cui non è obbligatorio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
Esso non si applica:
- ai servizi di natura intellettuale;
- alle mere forniture di materiali o attrezzature;
- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (es.: un uomo per 5 giorni, oppure 5 uomini per 1 giorno), qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio ed intendendo per tali l'elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari riportati nell'Allegato XI al Testo Unico;
- nel caso sia presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento, riguarda ciò solo i cantieri;
- alle attività che presentano un basso rischio d'infortunio per ambo le parti ma solo nel caso in cui sia presente un coordinatore qualificato.
Succede a volte che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) sia erroneamente confuso con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Vediamo brevemente quali sono le differenze che intercorrono tra questi due documenti che, solo per alcuni aspetti, appaiono simili.
Il DVR è un documento che fotografa tutti i rischi presenti all’interno di una azienda. Deve inoltre prevedere al suo interno le procedure predisposte per la prevenzione e la protezione dai rischi presenti nei luoghi dell’azienda o collegati allo svolgimento di mansioni relative alla operatività aziendale.
Il datore di lavoro non lo può delegare (art. 17 del D.Lgs. 81/08) e, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che può essere interno o esterno all’azienda, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del medico competente (MC), ha il dovere di aggiornare il DVR in modo che individui con precisione i rischi presenti e i soggetti ad essi esposti. Ad esempio, nel caso di modifiche del processo lavorativo (nuovi macchinari, nuovi ambienti di lavoro ecc.), dell’organizzazione del lavoro, nel caso di infortuni gravi che evidenziano nuovi rischi.
Nel caso del Documento di Valutazione dei Rischi, è sempre il datore di lavoro ad avere la responsabilità di compilare tale manuale, che potrà essere consultato solo all’interno dell’azienda, mentre la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza è di competenza del committente dell’appalto.
Quest’ultimo deve ottenere tutte le informazioni relative ai contraenti, alfine di procedere all’organizzazione per elaborare il documento che sarà trasmesso ai destinatari.
Mentre quindi il DVR si riferisce alla valutazione dei rischi dell’impresa nel suo complesso, il DUVRI è uno strumento che riguarda una specifica attività che porta a coinvolgere più imprese.
Sinteticamente possiamo dire che nel caso del DVR, si tratta di rischi presenti nel contesto ambientale dell’azienda e nel caso del DUVRI, invece, ci si riferisce ai rischi da interferenza, cioè a quelli connessi a sovrapposizioni di più attività svolte da appaltatori diversi.
Lo scopo è però lo stesso, ovvero ambedue i documenti riguardano la valutazione e la gestione dei rischi per garantire la tutela della salute di lavoratori e lavoratrici, anche se le criticità che presentano sono generalmente differenti.
Acclarano i giudici di Piazza Cavour (Cass. pen. Sez. IV, Sent.,17-09-2020, n. 26132) che ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione- ma all'effetto che tale rapporto origina.
Vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. (cfr. Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018 Ud. -dep. 16/01/2019- Rv. 275077; Sez. 4, n. 9167del 01/02/2018 Ud. -dep. 28/02/2018 - Rv. 273257).
Precisa, difatti, la Suprema Corte che il concetto di "rischio interferenziale" non riceve una declinazione normativa; una definizione, invero, può rinvenirsi nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti" (cfr. Sez. 4 n. 30557 del 07/06/2016).
Ciò che rileva per ravvisarne l'operatività dell’obbligo di redazione del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza) non è dunque la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quanto l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte.