Cass. pen, Sez. IV, Sentenza (data udienza 05/04/2022) 22 luglio 2022 n. 29022
L'indicata esegesi, per cui la responsabilità del direttore dei lavori è esclusa ove questi non si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro e non abbia assunto il compito di sovrintendere alla esecuzione dei lavori, deve, tuttavia, ritenersi superata dall'interpretazione resa nelle più recenti decisioni di questa Corte di legittimità - che il Collegio ritiene di condividere - per le quali il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.