23 Maggio 2022

Il datore di lavoro è garante unitamente a colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 19/01/2022 n. 2157

L'art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, mentre non può essere invocato in funzione restrittiva degli obblighi che la normativa prevenzionistica assegna ai soggetti regolarmente investiti di tali poteri. Come giustamente osservato nella sentenza impugnata, il principio di effettività di cui al citato art. 299 (che così recita: «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti») è stato dettato dal legislatore in chiave ampliativa del novero dei soggetti gravati dalla posizione di garanzia, come reso evidente dalla presenza dell'avverbio "altresì" in funzione qualificativa del verbo "gravare"; si tratta, insomma, di una ipotesi alternativa di tipicità della fattispecie incriminatrice, che certamente non vale ad escludere da responsabilità il soggetto titolare dei relativi obblighi prevenzionistici.

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11 Marzo 2025

La responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il presente articolo esamina il ruolo e le responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nei cantieri edili italiani, alla luce anche della recente sentenza della Cassazione Penale n. 6272/2025. La figura del CSE, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, rappresenta un elemento fondamentale nell'architettura della sicurezza nei cantieri. Il testo analizza i requisiti formativi e professionali necessari per ricoprire tale incarico, nonché i casi in cui la nomina del CSE risulta obbligatoria, ossia quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente. Vengono approfonditi i compiti specifici del CSE, che comprendono la verifica dell'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il coordinamento delle attività delle imprese esecutrici, l'aggiornamento della documentazione di sicurezza e la segnalazione di eventuali inosservanze. L'articolo delinea le diverse forme di responsabilità - civile, penale e amministrativa - che gravano sul CSE. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che, sebbene non sussista un obbligo di vigilanza continua in cantiere, il CSE è tenuto a una "alta vigilanza" e deve intervenire tempestivamente in caso di irregolarità o pericoli. Particolare rilievo viene dato alla recente sentenza della Cassazione, che ha confermato la responsabilità del CSE anche in assenza di rischi interferenziali, ribadendo l'obbligo di valutare i pericoli concreti presenti nel cantiere e di intervenire mediante l'aggiornamento del PSC. Il testo si conclude con l'indicazione degli strumenti di tutela per il CSE: un'adeguata polizza assicurativa, una rigorosa documentazione dell'attività svolta e un efficace coordinamento con le altre figure della sicurezza.
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