Cass. pen., Sez. IV, Sent., 10/05/2022, n. 18401
Il contenuto qualificante e minimo del DVR deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (Sez. 3, n. 12940 del 12/01/2021, Carpentieri, Rv. 281238, in fattispecie, relativa ad un cantiere edile, di DVR non ritenuto congruo perché, pur essendo stati individuati i pericoli dovuti alla movimentazione manuale dei carichi, con particolare riguardo agli arti superiori, era stata omessa l'indicazione delle misure preventive da adottarsi nelle specifiche situazioni). La redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione, d'altronde, non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241).