Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 14/07/2022) 20/07/2022, n. 28444
La Corte regolatrice ha chiarito che il concetto di interferenza, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, (ora D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26), è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e che pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione; ciò in quanto la "ratio" della norma è quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione, nonchè soluzioni comuni di problematiche complesse. Giova a questo punto della disamina sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha pure espressamente chiarito che rispetto agli obblighi ora richiamati, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1, deve intendersi per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo (Sez. 4, n. 14167 del 12/03/2015, Marzano, Rv. 263150).