Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 09/05/2022, n. 14655
Costituisce affermazione costante di questa Corte quella secondo cui, in tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'Inail nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell'Inail, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite (v. Cass. n. 5385 del 2018; n. 255 del 2018; n. 17960 del 2006).