28 Luglio 2024

Il comportamento del lavoratore concretizza un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante solo se questi abbia posto in essere anche le cautele finalizzate alla disciplina e governo del rischio di un comportamento imprudente.

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 26/03/2024) 19/07/2024, n. 29323

In tema di infortuni sul lavoro, cioè, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Relatore

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a L il (Omissis)

avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6 marzo 2023 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal G.U.P. del locale Tribunale in data 6 febbraio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. in ordine alle contravvenzioni contestategli, in quanto estinte per prescrizione, per l'effetto riducendo la pena inflitta nei suoi confronti, ritenuta la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, nella misura di mesi quattro di reclusione, con concessione dei benefici di Legge.

Al A.A. erano stati contestati i reati di cui agli artt. 110, 40, comma 2, e 589, comma 2, cod. pen.; 91, 92, 158, 141, 142, 143 e 144 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere - in cooperazione colposa con i rappresentanti legali della B.B. Costruzioni Spa (C.C.) e della Astra Srl (D.D.) - nella qualità di direttore dei lavori e di Coordinatore della sicurezza sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione, per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, cagionato il decesso di E.E., operaio alle dipendenze della B.B. Costruzioni Spa, avvenuto per violento trauma compressivo del torace e dell'addome, con fratture costali multiple e conseguente lacerazione per scoppio del cuore, del pericardio e del fegato.

1.1. In modo particolare, nel corso della realizzazione di un opificio industriale con lavori appaltati alla B.B. Costruzioni Spa e subappaltati alla Astra Srl, nel mentre alcuni dipendenti delle due imprese stavano lavorando alla realizzazione di una trave a sbalzo come appoggio per la successiva posa in opera del solaio, dopo che era stato allestito per il contenimento del calcestruzzo una cassaforma skydeck di metallo e tavolo in legno collegata alle opere provvisionali in maniera del tutto inadeguata - in quanto priva di sistema di ritenuta dei puntelli di controventature, quindi non in grado di sopportare le sollecitazioni indotte durante le operazioni di getto del calcestruzzo (in violazione degli artt. 141, 142, 143 e 144 D.Lgs. n. 81 del 2008), in assenza di adeguate previsioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (in violazione degli artt. 91 e 158 D.Lgs. n. 81 del 1008) ed in carenza delle necessarie verifiche durante la sua costruzione e della doverosa sospensione dei lavori per inadeguatezza (in violazione degli artt. 92 e 158 D.Lgs. n. 81 del 1008) - l'operaio E.E., impegnato a lavorare sull'ultimo impalcato del ponteggio esterno per la gettata di calcestruzzo nella cassaforma, avendo sentito uno scricchiolio proveniente dall'armatura di sostegno, aveva sospeso, insieme ad altri operai, la gettata, scendendo dal ponteggio per recarsi nella parte interna del fabbricato e poi salire sull'impalcato della cassaforma, dove veniva tragicamente investito dal relativo crollo, conseguentemente cadendo al suolo e venendo schiacciato dal materiale delle opere provvisionali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, e 589 cod. pen., oltre a contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, lamentando l'insussistenza nella sua condotta della ritenuta violazione della regola cautelare su di lui gravante.

A dire del ricorrente, infatti, non sarebbe a lui imputabile nessun comportamento lesivo delle competenze rimessegli nelle due ricoperte qualifiche di Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione (CSP) e di Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione del lavoro (CSE), anche considerato che, con riferimento a quest'ultimo ruolo, inerente lo svolgimento di funzioni di "alta vigilanza", spetterebbe unicamente la tutela dal c.d. rischio generico, relativo alla generale configurazione delle lavorazioni, e non già dal c.d. rischio specifico, di natura operativa, direttamente rimesso all'appaltatore.

In ossequio all'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, il c.d. rischio generico rifletterebbe il contatto rischioso tra le attività di lavoratori appartenenti a diverse imprese, aspetto che, tuttavia, nel caso di specie non avrebbe assunto nessuna rilevanza, considerato che i lavoratori della B.B. Costruzioni Spa e della Astra Srl sarebbero stati tutti insieme a lavorare, in modo sinergico tra loro, con le medesime mansioni e le stesse competenze, alla realizzazione di una stessa opera - e cioè della trave a sbalzo di appoggio per la successiva posa in opera del solaio - così da doversi escludere ogni ricorrenza del c.d. rischio interferenziale, direttamente rimesso alla tutela del Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione del lavoro.

Avrebbero, altresì, errato i giudici di merito per avere omesso di confrontarsi con i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento da lui redatto, nell'ambito del quale il ricorrente avrebbe compiutamente provveduto a descrivere l'opera da realizzare, indicando i rischi di fase, le procedure operative, le misure preventive e protettive, nonché i dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere. In tal maniera, pertanto, il A.A. avrebbe pienamente adempiuto ai compiti rimessigli dalla posizione di garanzia ricoperta, che non prevedeva nessun costante controllo delle attività lavorative espletate da parte dei dipendenti, invece rimesse alla competenza di altre figure professionali (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, e 589 cod. pen., lamentando l'insussistenza della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, ossia della c.d. concretizzazione del rischio.

A dire del A.A., infatti, l'avvenuto versamento del getto di calcestruzzo attraverso l'utilizzo di un secchione metallico agganciato ad una gru, in luogo dell'uso di un'autopompa - come invece previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento da lui redatto -, avrebbe rappresentato una condotta del tutto estemporanea e imprevedibile, non comunicata al Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione del lavoro, e perciò del tutto estranea dai compiti di "alta vigilanza" a lui rimessi, con conseguente esonero da ogni sua responsabilità.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha eccepito erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, e 589 cod. pen., oltre a contraddittorietà della motivazione, lamentando l'insussistenza del ritenuto nesso causale tra la condotta a lui ascrivibile e la verificazione dell'evento dannoso, e, quindi, della c.d. causalità della colpa.

Il tragico evento, infatti, sarebbe eziologicamente imputabile, in via esclusiva, alla condotta abnorme e imprevedibile perpetrata da parte della vittima che, consapevolmente violando le prescrizioni imposte dal PSC e dal POS, avrebbe del tutto inopinatamente deciso di porsi al di sotto della struttura poi crollata.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha deposito successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato, per l'effetto dovendo esserne disposto il rigetto.

2. In primo luogo non fondata è l'introduttiva censura, con cui il ricorrente ha diffusamente lamentato l'insussistenza di ogni sua violazione delle regole cautelari su di lui gravanti nella ricoperta posizione di CSP e di CSE, in particolar modo escludendo, con riferimento a tale ultima qualifica soggettiva, che vi fosse stato alcun contatto rischioso tra lavoratori appartenenti a diverse imprese, e che, dunque, vi fosse stata la ricorrenza di un rischio interferenziale. Nel suo Piano di sicurezza e coordinamento, del resto, aveva provveduto a adempiere a tutti i compiti specifici rimessigli nella posizione di garanzia ricoperta.

Orbene, ad avviso del Collegio, l'indicata censura è del tutto priva di fondamento ove si faccia riferimento alla logica e congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha esplicato gli specifici motivi di configurazione della penale responsabilità dell'imputato.

Ed infatti, chiarito che quest'ultima è da ascriversi al A.A. per le sole qualifiche soggettive di Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione (CSP) e di Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione del lavoro (CSE), e non già per quella di direttore dei lavori, ed espressamente rappresentati i compiti rimessi alla specifica competenza del CSP e del CSE, anche alla stregua dei dettami interpretativi resi dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito ha diffusamente esplicato, con motivazione esente da vizio alcuno, come la responsabilità del prevenuto, in ragione della posizione di garanzia ricoperta, fosse da imputarsi all'intervenuta violazione delle norme degli artt. 91 e 92 D.Lgs. n. 81 del 2018.

Richiamandone il relativo contenuto, è stato esplicato, infatti, come al CSP sostanzialmente pertenga la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, mentre al CSE spetti il compito di controllarne l'applicazione svolgendo una funzione di "alta vigilanza", con procedure riguardanti momenti topici delle lavorazioni.

Alla stregua di tali parametri normativi, allora, appare del tutto logica, oltre che tecnicamente corretta, la motivazione con cui i giudici di merito hanno ascritto all'imputato, nelle due qualifiche soggettive rivestite, l'intervenuta violazione delle norme degli artt. 91 e 92 D.Lgs. n. 81 del 2008, espressamente evidenziando come il A.A., in ossequio alle emergenze probatorie acquisite: non avesse analizzato, nel ruolo di CSP, la specifica fase di lavoro relativa alla costruzione dei muri perimetrali in calcestruzzo armato e non avesse indicato le relative procedure esecutive, oltre che i nominativi delle imprese esecutrici tenute ad attuare gli apprestamenti, le attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; nel ruolo di CSE, non avesse verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle misure di prevenzione contenute, seppure genericamente, nei piani di sicurezza, e non avesse aggiornato il PSC in relazione ai lavori di costruzione del muro perimetrale in cemento armato e della trave a sbalzo anch'essa in cemento armato, altresì omettendo di verificare sia l'idoneità dei piani di sicurezza che l'applicazione dei criteri di costruzione delle opere provvisionali ivi comprese.

Diversamente da quanto ritenuto dall'imputato, poi, la Corte di appello ha anche configurato la sua responsabilità penale in ragione dell'omessa sua adozione, nella ricoperta posizione di CSE, di un'adeguata tutela dal rischio interferenziale, del tutto sussistente nel caso di specie.

Risulta giudizialmente comprovato, infatti, che al momento del sinistro vi fosse la contemporanea presenza nel cantiere di operai dipendenti sia dalla società appaltante (B.B. Costruzioni Spa) che da quella subappaltante (Astra Srl), e dunque di lavoratori appartenenti a diverse imprese posti in contatto rischioso tra loro, il che avrebbe dovuto imporre al A.A., nella posizione di garanzia di Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione del lavoro, di adottare le doverose conseguenti cautele, nel caso di specie del tutto omesse.

La circostanza, poi, dedotta dalla difesa, per cui nella specie non vi sarebbe stata la ricorrenza di nessun rischio interferenziale, per il fatto che tutti gli operai presenti stessero contemporaneamente lavorando, con identiche mansioni e competenze, alla realizzazione di una stessa opera, è circostanza di fatto solo eccepita da parte del ricorrente, ma non confortata da adeguati riscontri di natura obiettiva, perciò risultando palesemente inidonea a sindacare la conclusione di merito resa da parte della Corte di appello.

3. Del pari non fondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il A.A. ha lamentato l'insussistenza del requisito della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento dannoso, assumendo che il versamento del getto di calcestruzzo mediante un secchione metallico agganciato ad una gru, in luogo dell'autopompa prevista nel PSC, avrebbe rappresentato una scelta estemporanea e non comunicata al CSE, in quanto tale estranea ai suoi specifici compiti di "alta vigilanza".

Orbene, il Collegio rileva, in termini antitetici, come il motivo eccepito abbia un contenuto palesemente generico e assertivo, non avendo, in particolare, esplicato le ragioni di natura tecnica per cui l'utilizzo del secchione metallico agganciato ad una gru, invece che dello strumento previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento, avrebbe consentito di escludere la prevedibilità dell'evento, e quindi la concretizzazione del rischio.

In ogni modo, a prescindere dalla troncante decisività dell'indicato aspetto, deve essere osservato come la Corte territoriale, al pari del primo giudice, abbia diffusamente elencato, con dettagliata chiarezza, le numerose manchevolezze imputabili al prevenuto che, sia in fase progettuale che in quella esecutiva, hanno eziologicamente determinato la complessiva inidoneità delle opere provvisionali presenti nel cantiere, e poi cedute, rendendo vieppiù evidenti le ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale.

Con valutazione giuridicamente corretta, infatti, la Corte di appello - per come già in precedenza osservato - ha debitamente rilevato come l'imputato: nella qualità di CSP, non avesse valutato la specifica fase di lavoro in esame, né avesse esplicitato le relative procedure esecutive; nella qualità di CSE, non avesse verificato e aggiornato le procedure in relazione alla costruzione del muro perimetrale e della trave a sbalzo, peraltro omettendo di verificare la specifica idoneità dei piani di sicurezza.

4. Infine priva di pregio è anche l'ultima doglianza dedotta da parte del ricorrente, con cui è stata contestata la sussistenza della c.d. causalità della colpa, e cioè del nesso causale tra la condotta a lui ascrivibile e la verificazione dell'evento letale, a suo dire causalmente determinato dalla sola condotta abnorme perpetrata dal lavoratore defunto che, consapevolmente violando le cautele imposte dal PSC e dal POS, si era imprevedibilmente posto al di sotto della struttura che l'aveva poi travolto.

Nel caso di specie, infatti, non è dato ravvisare nessuna condotta abnorme riferibile al E.E., tale, cioè, da escludere ogni responsabilità imputabile al prevenuto, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 28423701).

In tema di infortuni sul lavoro, cioè, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (così, Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242-01).

Ed ancora, in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (cfr., Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313-01).

Orbene, di tali principi risulta aver fatto corretta applicazione la Corte di merito, avendo adeguatamente ritenuto che la condotta perpetrata da parte della vittima non potesse assumere quella valenza di imprevedibilità ed abnormità tale da interrompere il nesso di causa esistente tra la condotta colposa dell'imputato e la verificazione del letale evento. Ed infatti, pur non essendo indubbio, per i giudici di appello, che il comportamento del E.E. fosse stato particolarmente imprudente, essendosi scientemente posto in una situazione di pericolo, recandosi al di sotto della cassaforma - in quanto ivi attratto da taluni scricchioli sentiti - è stato, tuttavia, adeguatamente osservato come, nella specie, il lavoratore avesse assunto una condotta conforme al ricoperto ruolo di preposto alla sicurezza, conseguentemente non attivando nessun contegno eccentrico rispetto alle mansioni da lui concretamente svolte. Per come logicamente ritenuto dai giudici di merito, inoltre, comunque trattavasi di un comportamento non esorbitante dalla sfera di rischio governata dalla posizione di garanzia gravante sull'imputato, ed invece da costui non disciplinata, ben potendo rappresentare il crollo di una trave in costruzione un rischio rientrante nelle proprie competenze di Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione e di Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione del lavoro.

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma il 26 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2024.

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