Cass. pen., Sez. IV, Sent., 02/05/2022, n. 16813
Va ricordato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nei reati colposi la causalità dell'azione (o dell'omissione) che ha condizionato l'evento va esclusa non soltanto qualora risulti, con valutazione ex post, che sopravvenute concause qualificate siano state da sole sufficienti a determinare l'evento (e in tal senso ha ragione la Corte piemontese a ritenere che non sia questo il caso che ci occupa), ma anche qualora l'evento non sia ex ante prevedibile.
Sotto quest'ultimo profilo, l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta colposa abbia concorso a determinare l'evento, ma se l'autore della stessa potesse prevedere quello specifico sviluppo causale (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn).