Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 20/06/2022, n. 19831
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, quella dell' art. 2087 c.c., non costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva e che il lavoratore è onerato della sola prova della "nocività" del lavoro, spettando poi al datore dimostrare di avere adottato tutte le misure cautelari idonee ad impedire l'evento (cfr. da ultimo Cass. n. 30679 del 2019)