Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 06/04/2022, n. 11226
Questa Corte ha anche recentemente (Cass. n. 14991 del 2021) ribadito che nel nostro ordinamento non è configurabile una generale responsabilità del soggetto committente per gli eventi verificatisi nell'esecuzione dell'appalto, causalmente collegati alla violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., ma anche il soggetto che affida in appalto dei lavori può essere chiamato a rispondere di detti eventi e le ragioni si collegano all'ipotesi di culpa in eligendo nella scelta dell'appaltatore, oppure - ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel testo applicabile ratione temporis in ragione della data del verificarsi dell'infortunio - al ricorrere di un appalto endoaziendale, vale a dire di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, o dell'unità produttiva (Cass. n. 5419 del 2019; Cass. n. 798 del 2017) oppure, ancora, all'ipotesi di ingerenza organizzativa del soggetto committente nell'esecuzione dei lavori affidati in appalto (Cass. n. 11311 del 2017; Cass. n. 17902 del 2012; Cass. n. 22818 del 2009), circostanze - queste ultime - che, sulla base delle circostanze accertate dal giudice di merito, ricorrono nel caso di specie.