La responsabilità del committente nell’ infortunio lavoro, quale titolare del rapporto contrattuale con l’Appaltatore, scaturisce dall’obbligo di programmare le attività e di vigilare sulla corretta adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.
In caso di infortuni sul lavoro in cantiere il committente potrà risponderne in prima persona qualora non abbia ottemperato a tutta una serie di obblighi. Questi obblighi sono indicati in modo chiaro nel D.Lgs 81/08 al Titolo IV che riguarda proprio i cantieri.
L’art. 89 D.Lgs. 81/2008 lo definisce come il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata e titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
In sostanza, assume la qualità di committente colui che conclude un contratto di appalto o d’opera con un’impresa, con poteri decisionali e sostenendo il costo dei lavori.
Ha il potere e conseguentemente il dovere, di spendere quel che serve perché il cantiere sia sicuro; di decidere che venga fatto ciò che serve, pianificando e finanziando l’intervento anche sotto il profilo della sicurezza, facendosi carico di una parte di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica.
Sul piano operativo, quindi, per quanto riguarda la programmazione e la realizzazione dell’opera, ai sensi degli artt. 90, comma 1, e 15 del D.Lgs. n. 81/2008, egli deve attenersi, fin dal momento delle fasi di progettazione dell’opera, ai principi e alle misure generali prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
La responsabilità del committente nell’infortunio lavoro è, tra le altre, ravvisabile in un comportamento negligente nella fase di affidamento (Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55180) atteso che è un preciso e specifico obbligo la verifica dell’idoneità tecnica e professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Così sancisce l’art. 90 T.U. 81/2008 sulla scelta di imprese idonee (art 90 co. 9 lett. a); sulla designazione dei coordinatori quando occorre (art 90 co. 3-5) individuandoli tra i soggetti con i requisiti adeguati (art. 98); sulla gestione dei canali informativi e la trasmissione delle informazioni (art 101) e così via.
Costituisce giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che la responsabilità del committente nell’infortunio lavoro può essere esente laddove adegui la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nella scelta dell’appaltatore e più in genere nel soggetto al quale affida l'incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.
Egli ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (Cass. n. 35185 del 26/4/2016) in un caso relativo alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).
Vale anche l’ulteriore precisazione che il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità nell'infortunio lavoro, sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Così Sez. 4, n. 23171 del 9/2/2016, Russo ed altro, Rv. 266963, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell'opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell'impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere.
La scelta di una soggetto che fatti delittuosi dimostreranno essere non adeguata porterà così alla cosiddetta “culpa in eligendo”, ovvero alla responsabilità del committente nell’ infortunio lavoro per la scelta errata causata dalla negligenza di non aver selezionato accuratamente il soggetto competente .
Non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori e, ai fini della configurazione della responsabilità del committente datore di lavoro occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, tenuto anche conto della sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché della agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo (Cass. Pen. 24/5/2018 n. 26855).
Peraltro le competenze e la preparazione tecnica dei committenti in relazione alle proprie responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione durante lo svolgimento delle attività lavorative appaltate a terzi, non sono sempre così chiare e facilmente prevedibili.
Possiamo dire che la normativa viene in soccorso dei committenti dando loro la possibilità di provvedere alla nomina di alcune figure, le quali assumono a loro svolta specifiche funzioni di garanti della sicurezza e che gli permettono di avere un supporto pratico ed una funzione di controllo rilevante.
Le figure che il Committente deve o può coinvolgere sono: il Responsabile dei Lavori; il Direttore dei Lavori; il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
Ognuna delle figure sopra indicate, ha dei compiti e delle responsabilità ben precise e permettono al Committente di organizzare le attività lavorative al meglio, di monitorarle, di selezionare gli Appaltatori in possesso dell’idoneità tecnico professionale necessaria per poter operare e di pianificare le attività lavorative. Per ottenere un buon risultato, è importante imparare ad utilizzare gli strumenti giusti.
La nomina può avvenire in qualsiasi momento e la responsabilità del committente datore di lavoro sarà esonerata solo laddove il conferimento di incarico, con cui si nomina il responsabile dei lavori, rappresenti per iscritto tutte le funzioni trasferite e assegnate (art. 93), analogamente a quanto stabilito dall’art. 16 per la delega di funzioni da parte del datore di lavoro (Cass. n. 28560 del 2016; Cass. 15174 del 2018 sulla inidoneità di una delega di fatto).
È quindi imprescindibile un atto di delega, con il quale si attribuiscano al responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa e la determinazione della sfera di competenza attribuitagli (Cass. n. 23090 del 2008).
Dal momento in cui viene affidato l’incarico di responsabile dei lavori, allo stesso spettano tutti gli obblighi trasferiti dal committente (art. 90).
Ciò non toglie, però, che il committente rimane sempre obbligato alla verifica in concreto degli adempimenti trasferiti e/o assegnati (responsabilità in “vigilando”).
Nei casi, invece, in cui un lavoratore svolga la propria mansione in un cantiere all'interno del quale stanno operando lavoratori di diverse imprese si presenta il caso di un rischio da interferenze per il quale vige l'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che deve essere redatto dal datore di lavoro committente, come indicato dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il quale è responsabile della collaborazione e del coordinamento tra le imprese appaltatrici; egli individua tutte le misure preventive e protettive da adottare per eliminare o, nel caso in cui non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi ida interferenze sul luogo di lavoro.
La sua redazione, quindi, è una responsabilità del committente.
Al di là degli obblighi che l’art. 26 T.U. 81/2008 fissa nei confronti del committente e degli altri datori di lavoro che operano nello stesso cantiere, ognuno di essi è però responsabile laddove non valuti tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro come emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00.
Concludendo, come già su accennato, la responsabilità dei soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori necessita la verifica concreta di quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, ricostruita sulla base dell’effettivo assetto organizzativo, tenuto anche conto della sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori.