Il datore di lavoro deve trasmettere esclusivamente in via telematica all’INAIL, e per il suo tramite, al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro):
- La comunicazione di infortunio entro 48 ore dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico inviato all’INAIL direttamente dal medico/struttura di pronto soccorso
- La denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione degli estremi del certificato medico, compilando l’apposito modulo facilmente reperibile sul sito dell’INAIL, termine questo che si riduce a 24 ore dall’evento in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte
In caso di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (escluso quello dell’evento), il datore di lavoro deve inviare copia della denuncia/comunicazione anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di comunicazione o di denuncia di infortunio, il lavoratore – munito di copia del certificato medico – può informare direttamente la sede INAIL competente.
A partire dal 22 marzo 2016, inoltre, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di trasmettere per via telematica il certificato medico all’INAIL in quanto, tale obbligo, è posto a carico dei medici o delle strutture sanitarie che rilevano l'infortunio o la malattia professionale.