La responsabilità del noleggiante nell' infortunio sul lavoro emerge tutte le volte in cui il macchinario (pensiamo, ad esempio, alla fornitura di un compattatore, un escavatore, oppure una gru) non è conforme alle norme antinfortunistiche in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro - che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l'utilizzo ai propri dipendenti - debba operare un controllo prima dell'uso.
La Suprema Corte ha poi precisato che la colpa del noleggiante non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale macchinario abbia fatto uso, fermo restando il principio generale secondo cui, in relazione alla prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate esclusivamente a tutela dei lavoratori nell'esercizio delle loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro a prescindere dalla ricorrenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa (Cass. pen. Sez. IV, 27-04-2018, n. 18388).
E' proprio di ieri la notizia dell'ennesimo infortunio sul lavoro e la morte di tre operai per il crollo di una gru in un cantiere a Torino (Fonte Ansa) le cui cause sono, ovviamente, ancora da accertare.
Nell’ambito del noleggio una prima grande differenza che dobbiamo fare è quella tra il noleggio a caldo e quello a freddo.
Il primo caso è quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro, quindi la mera fornitura del mezzo. In questo caso sarà cura del datore di lavoro dell’impresa che noleggia la macchina impiegare un proprio dipendente all’ utilizzo del macchinario, il quale dovrà essere informato e formato nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Il secondo caso, invece, è quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore, oltre che l’attrezzatura di lavoro, anche un proprio dipendente, competente all’utilizzo del macchinario fornito, in forza di un contratto di appalto o subappalto. In questo caso il dipendente della ditta che noleggia il macchinario interverrà come operatore dell’ attrezzatura.
Il tipo di noleggio dipenderà sostanzialmente dal noleggiante proprietario dell' attrezzatura stessa. In genere per macchine molto “particolari”, quali ad esempio le gru, di norma, è molto probabile che il noleggiante metterà a disposizione l'attrezzatura per un nolo a caldo.
Mentre invece per attrezzature di uso più “comune” quali una piattaforma di lavoro o un piccolo escavatore sarà possibile optare per entrambi i tipi di noleggio.
La condotta di noleggiante è definita in modo specifico dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 23 e 72.
L’art. 23 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) prevede che:
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
L’art. 72 D.Lgs. 81/2008 ( Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) stabilisce che:
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’ articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Alfine, quindi, di garantire che il macchinario noleggiato sia conforme alle norme legislative e regolamentari il noleggiante deve assicurare:
a) la conformità della macchina alle disposizioni legislative e regolamentari della direttiva macchine (D.L. 17/2010 di Attuazione della Direttiva 2006/42/CE), che deve essere documentata con dichiarazione di conformità del costruttore, marcatura CE e rilascio del libretto d’uso e manutenzione, da considerarsi parte integrante del macchinario (Cass. pen. Sez. IV, 28-04-2017, n. 20339);
b) l’attestazione al momento della consegna del corretto stato di manutenzione ai fini della sicurezza.
Tale attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008.
Questo indica in maniera chiara che il noleggiante e il concedente in uso deve fornire esclusivamente beni conformi alle vigenti norme, e deve essere prassi consolidata il passaggio di tale informazione al cliente finale, attraverso un’attestazione formale di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/08, oltre all’evidenza al momento della cessione, del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza (attraverso il registro di controllo, scheda tecnica e verbali di verifica periodica, ecc. (Fonte Inail).
Il noleggiante deve, infine, acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro noleggiatore che attesti il nominativo del lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro, il quale deve risultare formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni stabilite dal titolo III Capo I del D.lgs 81/2008 ed altresì in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.lgs 81/2008).
Ha quindi l’onere di dimostrare che il lavoratore incaricato ad operare sull’attrezzatura di lavoro non sia un operaio improvvisato, ma sia formato e addestrato come previsto dalle disposizioni legislative.
Come precisa la direttiva macchine (All.2, 1.A.) la dichiarazione di conformità riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.
Non può assumere alcun rilievo esimente, precisa la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. IV, 03-02-2017, n. 5274) la certificazione di conformità della macchina alla normativa antinfortunistica, ovvero la dichiarazione dell'utilizzatore di corretta installazione e di buon funzionamento, nonché la garanzia della presenza di tutti i dispositivi antinfortunistici, atteso che la dotazione di marchi di conformità non è in grado di esonerare il costruttore della macchina dagli ordinari principi in materia di responsabilità penale per colpa, soprattutto allorquando sia risultata una obiettiva e macroscopica inidoneità del mezzo di protezione.
Nè un tale esonero di responsabilità penale può essere ricondotto alla presa in consegna del macchinario da parte dell'acquirente e/o utilizzatore, semmai costituendosi, a seguito della presa in consegna, una ulteriore posizione di garanzia di quest’ultimo, relativa alla manutenzione del dispositivo e alla periodica verifica di conformità e di adeguatezza del bene.
Recentemente la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. IV 28-01-2021, n. 3494) intervenuta su un caso di lesioni personali in violazione della normativa antinfortunistica, si è soffermata sui profili di responsabilità penale ravvisabili in capo al soggetto che concede in comodato macchinari e attrezzature di lavoro.
Nella fattispecie ad esame della Suprema Corte il lavoratore era stato destinato al compimento di attività consistenti nell'inserimento della carta da riciclare sul nastro che l'avrebbe poi trasportata alla pressa schiaccia-rifiuti.
Senonché, in seguito all’inceppamento del macchinario, questi provvedeva a sbloccarlo posizionando i piedi sulla carta rimasta incastrata, ma, nonostante il collega avesse spento l’interruttore del nastro, l’improvviso sblocco della macchina faceva scivolare il lavoratore al suo interno, con conseguente amputazione di entrambi gli arti inferiori.
L’ ispettore della Asl aveva riscontrato che il macchinario era stato arbitrariamente assemblato in un unico percorso produttivo, cosicché il nastro era privo di attrezzature di protezione.
Con riguardo al rilievo secondo il quale il contratto di comodato prevedeva il totale esonero da responsabilità del comodante i giudici di Piazza Cavour hanno acclarato che in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari, soprattutto se oggetto di modifica ed utilizzate in linea di produzione, va osservato che la responsabilità penale del ricorrente non è fondata sulla previsione dell'art. 113 c.p. ma sulla contestata violazione dell'art. 41 c.p., art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, art. 583 c.p., comma 2, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23, comma 1.
La condotta del noleggiante si pone, in altre parole, in diretto nesso causale con l'infortunio occorso al lavoratore in virtù della specifica previsione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23. Tale norma individua un particolare divieto a carico di colui che concede in uso macchinari ed attrezzature di lavoro non conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, dalla cui violazione derivano conseguenze di rilievo penale che non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto, che comporta effetti civili oltretutto limitati alle parti dell'accordo, secondo il principio generale dettato dall'art. 1372 c.c..
Non v’è dubbio che nel momento in cui il noleggiante partecipi attivamente alla esecuzione dei lavori appaltati e/o nella gestione operativa della sicurezza, anche di fatto , risponda penalmente per l’assunta posizione di garanzia.
La Suprema Corte (Cass. pen. Sez. IV 7-02-2020, n. 5113), con orientamento costante, acclara che in caso di ingerenza a dirigere le lavorazioni eseguite dalle altre ditte va applicato l'orientamento consolidato, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere.
Prendiamo allora ad esempio il caso della fornitura di un compattatore per il recupero di rifiuti che l’impresa “A” abbia concesso in uso al committente “B” il quale, a sua volta, lo abbia messo a disposizione dell’appaltatore “C” per il servizio di raccolta. E supponiamo che, una volta pieno il compattatore, intervenga nuovamente l’impresa “A” per svuotarlo, ricavando così da quella raccolta differenziata introiti economici, e così ricollocarlo vuoto per il nuovo processo produttivo, con conseguente obbligo di consegnarlo in buono stato di manutenzione.
Ebbene, non bisogna spendere tante parole, né si necessita di un grande ragionamento, per comprendere che, dietro la maschera del noleggio, si nasconde una partecipazione attiva al contratto di appalto tra l’appaltatore “C” ed il committente “B” e, quindi, esercitando il noleggiante un' attività produttiva assume nei confronti dei lavoratori una posizione di garanzia.
Sono palesi le attribuzioni di funzioni o l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere da parte dell’impresa “A” e quindi l’assunzione di una posizione di garanzia a cui si associa la connessa responsabilità per il rispetto della normativa prevenzionistica atteso che come assodato da recentissima sentenza (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 06-12-2021, n. 44950) "il garante è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. "
Attraverso la valorizzazione della posizione di garanzia di colui che, consapevolmente, conceda un mezzo comunque utilizzato in un’attività rischiosa (in tale ultimo caso intervenendo attivamente nell’appalto) – è in tal modo offerta tutela – non puramente formalistica – ai beni, di primario rilievo costituzionale, della vita, dell’incolumità fisica e della salute (Cass. pen. Sez. III 3-12-2019, n. 49022).