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24 Aprile 2022

Gli accordi sottoscritti tra le imprese non rilevano ai fini del rischio interferenziale.

 Cass. pen., Sez. IV, 07/04/2022, n.13200

Occorre ricordare che, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - ora previsti dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma
all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077).

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